PROSTITUZIONE, AMANTI E SOLDI di Eufemia FERRARA

Con il termine prostituzione (etimologicamente significa vendita) si indica l’attività di chi offre prestazioni sessuali, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o di altro compenso. Dunque, in primis, la prostituzione viene considerata come qualsiasi tipologia di prestazione sessuale, da chiunque eseguita, dietro corresponsione di un prezzo. E nulla ha a che valere che il pagamento possa essere considerato un regalo o un qualsiasi tipo di aiuto economico amicale anche su esplicita richiesta da chi esegue la prestazione sessuale). I concetti di sessualità, di persona, nonché di corrispettivo vengono ad assumere la caratteristica di elementi essenziali, ovvero costitutivi, della fattispecie che qui si commenta. L’intervento riformatore del legislatore, a seguito all’entrata in vigore della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (c.d. legge Merlin), recante il titolo “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione”, che prese il nome dalla senatrice che si era impegnata per la sua approvazione comportò una innovazione radicale per la materia. L’obiettivo principale fu quello di adottare una regolamentazione più completa possibile del fenomeno “prostituzione”, attraverso la chiusura definitiva di tutti i locali nei quali si effettuava l’attività di meretricio e la perdita di validità di tutte le licenze attraverso le quali fosse possibile addivenire all’esercizio dei locali stessi. Anche recentemente la giurisprudenza di legittimità ha inteso accogliere una nozione lata di prostituzione, comprensiva non solo di quell’attività che, sebbene caratterizzata dalla corresponsione di un certo quantitativo di denaro, presupponga un vero e proprio contatto fisico tra gli individui, bensì qualsiasi atto a contenuto sessuale che venga posto in essere dietro pagamento di un corrispettivo. E’ chiaro l’intento dei giudici di arginare, il più possibile, tale fenomeno, come emerge chiaramente dalla sentenza L’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prostituzione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo (anche sotto forma di regalia) e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. (Cass pen n. 25464 del 2004). Ma cosa accade quando e’ l’amante prostituta che chiede soldi al fine di mantenere il segreto per non rivelare la relazione e extra coniugale ? Una storia raccapricciante e’ accorsa a Ravenna. Storia di letto e soldi, tanti soldi! La cifra si aggira intorno ai novantamila euro che una donna avrebbe prestato al suo amante nel corso dei due anni di storia extraconiugale, portata avanti tra il 2016 e 2018, in provincia di Ravenna. Lui, quarantaduenne, avrebbe raggirato la donna, chiedendole soldi in prestito ad ogni appuntamento, finché la storia non si è interrotta e la passione è finita in tribunale. In prima istanza la procura ha chiesto l’archiviazione nei confronti dell’uomo, ma il gip ha deciso per l’imputazione coatta dell’uomo, accusato di circonvenzione d’incapace e poi rinviato a giudizio per truffa aggravata dall’ingente danno economico causato all’ex amante, che lo ha definito «diabolico» nel suo comportamento, perché i soldi sono stati richiesti a rate, per così dire, nell’arco di decine di appuntamenti.  La donna, succube per sua stessa ammissione, non sapeva rifiutare e quando non aveva più soldi da dargli, li chiedeva in prestito dai parenti, pur di non negargli quanto chiedeva. Per conoscere come il Tribunale si pronuncerà bisognerà ancora aspettare l’avvio del processo in quanto la prima udienza è fissata per l’inizio del 2024.

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Redazione

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