Riforma del processo e del sistema sanzionatorio penale – La c.d. RIFORMA CARTABIA – La nuova udienza predibattimentale dinanzi al Giudice Monocratico. Obiettivo della Riforma Introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell’azione penale attraverso l’emissione del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, disciplinare all’interno del codice le c.d. «udienze filtro» ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata davanti al giudice monocratico esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l’ammissione dei riti alternativi e deflattivi. L’udienza predibattimentale è concepita come un’udienza in camera di consiglio (partecipazione delle sole parti necessarie e con verbalizzazione sommaria). I casi di citazione diretta a giudizio . Le modifiche all’art. 550 c.p.p. permettono di estendere i casi di citazione diretta a giudizio a numerose tipologie di reato identificate nel nuovo comma 2 dell’articolo. Ad esempio, oggi troviamo il reato di cui all’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione) ed il reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) per i quali non sarà quindi più necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare. Il nuovo decreto di citazione a giudizio . Nei casi indicati dall’art 550 c.p.p. il P.M. esercita l’azione penale mediante l’emissione del decreto di citazione a giudizio, che dovrà necessariamente contenere altresì l’indicazione del Giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale. Inoltre, tale decreto dovrà contenere: – gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438,444 e 464 bis c.p.p. nei termini di cui all’art. 554 ter comma 2 c.p.p.; – l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del Giudice; – l’informazione della facoltà di accedere ad un programma di giustizia riparativa. L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio. Le caratteristiche dell’udienza predibattimentale: – Si svolge in camera di consiglio (partecipazione necessaria P.M. e del difensore); – Il Giudice procede con gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l’imputato non sia presente, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. C.p.p. (assenza); – Affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. che non potranno essere riproposte in udienza dibattimentale; – Il Giudice verificherà la possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente; Ed ancora: – Il Giudice, anche d’ufficio, verificherà che l’imputazione rispetti i parametri di cui all’art. 552 lett. C) c.p.p.; – Il Giudice, sulla base degli atti, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l’imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda con ordinanza dispone la restituzione degli atti; – Nel caso di modifica dell’imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale ed il verbale deve essere notificato all’imputato non presente con rinvio alla prossima udienza; – Il verbale dell’udienza è redatto in forma riassuntiva. Quali sono i provvedimenti del Giudice dell’udienza predibattimentale? – Emettere sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste (causa che estingue il reato); – Emettere sentenza di non luogo a procedere «anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»; – Può rinviare l’udienza nel caso in cui l’imputato ed il P.M. concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/1981 (il rinvio non potrà superare i 60 giorni); – Nel caso non emetta sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizione di riti alternativi, il Giudice fissa udienza dibattimentale (in un termine non inferiore a 20giorni). (Avv. Beatrice Rota Tel. 3392980582 [email protected])