LA NUOVA UDIENZA PREDIBATTIMENTALE DINNANZI AL GIUDICE MONOCRATICO di Beatrice ROTA

Riforma del processo e del  sistema sanzionatorio penale – La c.d. RIFORMA CARTABIALa nuova udienza predibattimentale dinanzi al Giudice Monocratico. Obiettivo della Riforma Introdurre una forma di udienza preliminare anche per i reati con esercizio dell’azione penale attraverso l’emissione del decreto di citazione a giudizio. Inoltre, disciplinare all’interno del codice le c.d. «udienze filtro» ossia la prassi consolidata e diffusa della prima udienza fissata davanti al giudice monocratico esclusivamente per la verifica della regolare costituzione delle parti, le questioni preliminari e l’ammissione dei riti alternativi e deflattivi. L’udienza predibattimentale è concepita come un’udienza in camera di consiglio (partecipazione delle sole parti necessarie e con verbalizzazione sommaria). I casi di citazione diretta a giudizio . Le modifiche all’art. 550 c.p.p. permettono di estendere i casi di citazione diretta a giudizio a numerose tipologie di reato identificate nel nuovo comma 2 dell’articolo. Ad esempio, oggi troviamo il reato di cui all’art. 495 c.p. (falsa attestazione o dichiarazione) ed il reato di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita) per i quali non sarà quindi più necessaria la celebrazione dell’udienza preliminare. Il nuovo decreto di citazione a giudizio . Nei casi indicati dall’art 550 c.p.p. il P.M. esercita l’azione penale mediante l’emissione del decreto di citazione a giudizio, che dovrà necessariamente contenere altresì l’indicazione del Giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale. Inoltre, tale decreto dovrà contenere: – gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438,444 e 464 bis c.p.p. nei termini di cui all’art. 554 ter comma 2 c.p.p.; – l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del Giudice; – l’informazione della facoltà di accedere ad un programma di giustizia riparativa. L’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta a giudizio. Le caratteristiche dell’udienza predibattimentale: – Si svolge in camera di consiglio (partecipazione necessaria P.M. e del difensore); – Il Giudice procede con gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti e, qualora l’imputato non sia presente, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 420 e ss. C.p.p. (assenza); – Affronta e risolve tutte le questioni preliminari di cui all’art. 491 c.p.p. che non potranno essere riproposte in udienza dibattimentale; – Il Giudice verificherà la possibilità di remissione della querela, qualora il querelante sia presente; Ed ancora: – Il Giudice, anche d’ufficio, verificherà che l’imputazione rispetti i parametri di cui all’art. 552 lett. C) c.p.p.; – Il Giudice, sulla base degli atti, ha la facoltà di invitare il P.M. a riformulare l’imputazione, nonché ad apportare le necessarie modifiche e, qualora il P.M. non vi provveda con ordinanza dispone la restituzione degli atti; – Nel caso di modifica dell’imputazione da parte del P.M., tale modifica viene inserita nel verbale ed il verbale deve essere notificato all’imputato non presente con rinvio alla prossima udienza; – Il verbale dell’udienza è redatto in forma riassuntiva. Quali sono i provvedimenti del Giudice dell’udienza predibattimentale? – Emettere sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi già previste (causa che estingue il reato); – Emettere sentenza di non luogo a procedere «anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna»; – Può rinviare l’udienza nel caso in cui l’imputato ed il P.M. concordino l’applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 53 L. n. 689/1981 (il rinvio non potrà superare i 60 giorni); – Nel caso non emetta sentenza di non luogo a procedere ed in assenza di definizione di riti alternativi, il Giudice fissa udienza dibattimentale (in un termine non inferiore a 20giorni). (Avv. Beatrice Rota Tel. 3392980582 [email protected])

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati