
La Corte di Cassazione con la sentenza sopra indicata così statuisce: “In primo luogo, il riferimento alla ratio della disciplina della vacatio legis non può sterilizzare la chiara formulazione dei suoi effetti, ossia la “non obbligatorietà” della legge prima del decorso del termine della vacatio, secondo la formula di cui all’art. 10, primo comma, della preleggi, ovvero, la più puntuale dizione dell’art. 73, terzo comma, Cost., in forza del quale, di regola e salvo regolamentazione da esse stesse stabilita, la legge «entra in vigore» il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. L’univoco tenore dell’art. 10 delle preleggi e quello, ancor più perspicuo, dell’art. 73, terzo comma, Cost. rendono ragione dell’autorevole opinione dottrinale secondo cui il periodo di vacatio costituisce il riferimento essenziale per fissare il momento in cui la legge entrerà in vigore”. “Del resto, non è dubbio che, durante la vacatio legis, il legislatore possa intervenire per modificare la legge già approvata e promulgata, ma ancora non entrata in vigore. E’ la vicenda di recente verificatasi in materia di sicurezza alimentare. L’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 aveva stabilito l’abrogazione di una serie di reati, ma, prima della sua entrata in vigore (il 26 marzo 2021), l’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42 ha “ripristinato” alcuni dei reati previsti dall’art. 18 come destinati all’abrogazione. Si tratta di una vicenda analoga a quella in esame e, rispetto a essa, la giurisprudenza di legittimità non ha ravvisato alcun fenomeno di successione di leggi, sostenendo, infatti, che la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall’art. 18 del decreto legislativo n. 27 del 2021, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25.03.2021 è entrato in vigore il decreto legge n. 42 del 2021, che ha modificato l’art. 1.8 cit., ampliando il novero delle disposizioni della legge n. 282 del 1962 sottratte all’abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5 (Sez. 3, n. 34395 del 16/06;2021, Dragotti, Rv. 282365)” I giudici della Cassazione hanno pure osservato che “Decisivo, comunque, è il rilievo che il caso in esame, a ben vedere, non chiama in causa la problematica della VACATIO LEGIS, esauritasi, per il decreto legislativo n. 150 del 2022, lo scorso 01.11.2022. L’inapplicabilità di tale decreto legislativo discende infatti, dal diverso, autonomo intervento legislativo di cui all’art. 7 del decreto legge n. 162 del 2022: è la VOLUNTAS LEGIS espressa da quest’ultimo decreto-legge ad aver determinato il differimento dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 cit., sicché il riferimento alla ratio di garanzia sottesa alla previsione del termine della VACATIO volto a permettere la conoscenza della nuova norma – ratio su cui si fonda l’orientamento espresso dalle citate sentenze Care e Addis (Sez. 1, n. 53602 del 18.05.2017, Care, Rv. 271639; conf. Sez. 1, n. 39977 del 14.05.2019, Addis, Rv. 276949) sopra richiamate – è del tutto inconferente rispetto al differimento sancito dal decreto legge 162 del 2022. Qui è il legislatore che ha statuito un differimento temporale dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 cit., sulla base di una norma che il giudice non può certo disapplicare”.