ARTICOLO 572 del Codice Penale:
1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni (2).
[2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici] (3).
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (4)
3. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
4. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato. (4).
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(1) Articolo così sostituito dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 4, Legge 172 del 2012.
(2) L’attuale trattamento edittale è stato introdotto dall’art. 9 della Legge n.. 69 del 2019. Il precedente era da due a sei anni di reclusione.
(3) Comma abrogato dall’art. 1, comma 1-bis, DL 93/2013 convertito in Legge n. 119 del 2013.
(4) Comma aggiunto dall’art. 9 della Legge n. 69 del 2019.