RAPPORTO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

Cassazione Civile Sezione 5^ Ordinanza Numero 6044 Anno 2024.  Udienza: 16.01.2024 – Data pubblicazione: 06.03.2024

 RAPPORTO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.  … OMISSIS …  Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992. La sentenza impugnata aveva una motivazione inesistente o di mera apparenza, laddove presentava argomentazioni riferibili alla (possibile) evasione fiscale delle società fornitrici facendone meccanicamente derivare una evasione fiscale in capo alla ricorrente. La meccanicità del ragionamento (peraltro inespresso ed implicito) adottato dai giudici di secondo grado non rispondeva a quanto chiesto ed eccepito dalla società contribuente (art. 112 cod. proc. civ.) e, d’altro lato, non consentiva di comprendere il motivo per il quale le false fatturazioni acquisite dal Lo Muzio presso propri presunti fornitori «a monte» consentiva di desumere una evasione «a valle» in capo alla odierna ricorrente (art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.). Il motivo di cui sopra, la cui trattazione è prioritaria, è inammissibile, oltre che infondato. INFATTI:  “secondo l’orientamento di questa Corte, il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e l’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità comporta l’inammissibilità del ricorso (Cass., 22 maggio 2019, n. 13743; Cass., 11 maggio 2012, n. 7268). E’ infondato perché la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., 5 luglio 2022, n. 21302; Cass., 1 marzo 2022, n. 6758).

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