LA CASSAZIONE INTERVIENE SU UN’IPOTESI DI IMPUTAZIONE COATTA PER UN REATO DIVERSO DA QUELLO CONTESTATO

ABNORMITA’ DEI PROVVEDIMENTI: Nell’abnormità vanno ricondotti tutti quegli atti connotati da evenienze patologiche di macroscopica consistenza, tali da non rendere significativo il silenzio serbato dalla legge in ordine alla relativa impugnabilità” (Cass. Pen., 3^ Sez. Ud. 9 luglio 2009 – dep. 9 ottobre 2009, n. 39321).

L’archiviazione di un procedimento penale viene disposta quando la “notizia criminis“: è infondata; l’autore del reato è rimasto ignoto; risulta mancante una condizione di procedibilità; il reato è estinto; il fatto non è previsto dalla legge come reato; il fatto sia particolarmente tenue (art. 131 bis c.p.).  La riforma Cartabia, inoltre, ha previsto la modifica della regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione: il PM dovrà chiedere l’archiviazione “quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna”,  regola che sostituisce  quella attuale fondata sulla inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l’accusa in giudizio.

L’imputazione coatta disciplinata dall’art. 409, comma 5° del c.p.p. : “Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l’imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell’imputazione, il giudice fissa con decreto l’udienza preliminare”.

Indagini Suppletive: A seguito dell’udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste.

E’ ABNORME L’ORDINANZA DEL GIP CHE DISPONE L’IMPUTAZIONE COATTA PER UN’IPOTESI DI REATO DIVERSA DA QUELLA PER LA QUALE ERA STATA CHIESTA DAL PM L’ARCHIVIAZIONE.

Così, la Corte di Cassazione – 5^ Sezione Penale – che, con la sentenza del 22 febbraio 2024 n. 7738 (ud. 1 dicembre 2023) , ha statuito quanto segue: E’ inibito al giudice per le indagini preliminari ordinare al PM la formulazione dell’imputazione nei confronti della persona indagata per ipotesi di reato diverse da quelle per le quali è stato chiesta l’archiviazione, dovendo, in tal caso, il GIP limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p. (registro degli indagati) degli ulteriori reati che abbia ravvisato nelle risultanze delle indagini portate a sua conoscenza. La scelta del PM vincola l’ambito delibativo del GIP, in occasione della richiesta di archiviazione, in quanto gli epiloghi decisori previsti dal codice di rito (decreto di archiviazione/indagini suppletive/imputazione coatta) devono confrontarsi solo con l’ipotesi di reato ritenuta, dal PM, adeguata a giustificare l’iscrizione nel summenzionato registro. Ciò non di meno, il GIP ha la possibilità di ritenere che la condotta iscritta sia diversa da quella effettivamente emergente dagli atti, ma in tal caso non può emanare un’ordinanza con la quale ordina l’imputazione coatta rispetto alla diversa ipotesi di reato, poiché affetta da abnormità.

La sentenza sopra riportata riguardava un ricorso per cassazione proposto dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il GIP di Firenze disponeva l’imputazione coatta dell’indagato non solo per il delitto di diffamazione, per il quale il PM aveva avanzato richiesta di archiviazione, ma anche per il delitto di trattamento illecito di dati previsto dall’art. 167, comma 1, Decreto Legislativo 20 giugno 2003 n. 196.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati