CONCORSO COLPOSO DEL TRASPORTATO

La verifica del concorso colposo del trasportato su un veicolo a motore è un accertamento che impegna di frequente i giudici di merito, e talvolta anche quelli di legittimità. Riassumendo, i punti rilevanti della questione sono: 1) l’idoneità o meno della condotta colposa del trasportato a costituire causa esclusiva dell’evento di danno; 2) in ogni caso, la idoneità della stessa a spiegare efficacia quantomeno concorrente, con la conseguenziale riduzione del risarcimento, ex art. 1227 c.c., in caso di risposta affermativa. La giurisprudenza di merito è spesso oscillante, ed oggi su Linkedin ho letto un post relativo ad una decisione di merito di un determinato tenore, come del resto in precedenza ne avevo letti di altri, relativi a decisioni di tenore del tutto opposto. Mi sembra di interesse apportare un contributo al dibattito (che tocca un tema di più generale interesse, quale quello della individuazione dell’esatto perimetro applicativo dell’art. 1227 c.c.) riportando una non remota decisione dei giudici di legittimità, espressiva dell’orientamento cui il giudice di merito estensore della decisione che oggi ho letto (credo fosse del Tribunale di Torre Annunziata) sembra avere aderito, a mio avviso di interesse ancor maggiore in quanto relativa ad un caso identico a quello esaminato da tale ultima decisione. Ha infatti affermato Cass. civ., sez. III, 14.3.2017, n. 6481, che “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell’art. 170, comma 2, cod. strada) sia ricollegabile all’azione o omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verif‌ica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso; pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, sebbene la condotta di quest’ultimo non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può tuttavia costituire un contributo colposo alla verif‌icazione del danno, la cui quantif‌icazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato”  Orientamento che appare, invero, esente da critiche …  

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Redazione

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