LA GIURISPRUDENZA di LEGITTIMITA’

LA CORTE di CASSAZIONE INTERVIENE SUI LIMITI DEL GIUDICATO DI UN DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO. Dopo pochi giorni dalla sentenza n.  893 del /2024, la cassazione interviene nuovamente per precisare che la portata del giudicato vale limitatamente alla domanda accolta, e non anche a quella rigettata in sede monitoria, con un’interpretazione estensiva dell’art. 640, comma 3, c.p.c.

COMMENTO di Gianluca CASCELLA alla decisione n. 10069 del 2024

“Con recentissima decisione la S.C. (10069 del 15.4.2024) ha esaminato la questione della individuazione dei limiti del giudicato di un decreto ingiuntivo non opposto, al fine di stabilire se esso copra comunque ogni pretesa oppure no. I giudici di legittimità hanno affermato che il perimetro del giudicato, in un caso del genere, risulta circoscritto al solo credito oggetto della ingiunzione di pagamento in esso contenuta, con esclusione di ogni richiesta che non abbia trovato accoglimento. Gli argomenti a base della decisione sono i seguenti: i) la previsione di cui al terzo dell’art. 640 c.p.c., della quale viene affermata la piena applicabilità anche in caso di accoglimento solo parziale della domanda di ingiunzione; ii) la limitazione dell’efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto alla sola statuizione sulle richieste accolte, escludendosi invece tale efficacia per quelle di rigetto (implicito e/o esplicito) sul rilievo che la stesse, non potendosi ritenere in possesso di efficacia di accertamento negativo sulla pretesa non accolta, non sono idonee al giudicato, a maggiore ragione considerando che l’intimato rimane estraneo al procedimento, almeno fino a quando (e se) decida di proporre opposizione al decreto ingiuntivo, realizzando il contraddittorio originariamente solo differito; iii) ne consegue che il ricorrente potrà agire separatamente, anche in via ordinaria, per il conseguimento di quanto oggetto della domanda non esaminata e/o non accolta (in un caso come quello in esame per gli interessi non accolti, domandati come “moratori” ma concessi solo come “legali”). In conclusione, la S.C. correttamente rileva che la sentenza che eventualmente accolga l’opposizione a decreto ingiuntivo sul rilievo della preclusione alla riproposizione della domanda non accolta, derivante dal giudicato formatosi in relazione al decreto ingiuntivo per mancata opposizione, risulta viziata per violazione dell’art. 2909 c.c. Il che appare a maggiore ragione condivisibile ove si tenga presente che il ricorrente, se fosse corretta simile decisione del giudice di merito, finirebbe per subire una ingiustificata limitazione al proprio diritto alla difesa da una scelta dell’opposto, che strumentalmente potrebbe decidere di non proporre opposizione ad un decreto che non accoglie una domanda (magari di importo economico rilevante, quale appunto potrebbe essere un credito da interessi moratori, soprattutto se relativo ad un lungo periodo temporale), per cui provocando in tal modo il giudicato, non consentirebbe al creditore di conseguire altrimenti quanto oggetto della domanda non accolta. Non essendo previsto, in casi del genere, alcuno strumento rimediale per il creditore, va da sé che riconoscergli la possibilità di proporre separata azione (anche in via ordinaria) per la domanda (o parte di) non accolta appare l’unica soluzione che consente un esercizio del diritto alla difesa realmente effettivo e rispettoso dei principi costituzionali”.

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Redazione

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