LA TUTELA RISARCITORIA NELLA FAMIGLIA

L’illecito endoamiliare nelle famiglie “legittime”, nelle unioni di fatto e nelle convivenze more uxorio”. 
La famiglia dovrebbe configurarsi come il luogo più naturale di incontro e di vita  comune dei suoi membri, tra i quali si stabiliscono relazioni di fiducia e di rispetto reciproci, di affetto e solidarietà. Essa dovrebbe rappresentare la sede di autorealizzazione di ogni persona umana, di crescita, pur nella distinzione dei rispettivi ru oli degli appartenenti al gruppo familiare che debbono ricevere una tutela, ancora prima che come “membri” di quella comunità, come persone e esseri umani in quanto tali. Ne consegue che la conservazione delle essenziali connotazioni e delle caratteristich e personali e individuali di ognuno, il rispetto della dignità e della personalità di ciascun componente della famiglia, viene elevato al rango di un diritto costituzionale inviolabile, la cui violazione o lesione da parte di altro componente della famigli a o da parte di un terzo, che sia al contempo produttiva di un danno ingiusto, rappresenta il presupposto logico giuridico per il riconoscimento, in favore del soggetto danneggiato, di un’azione risarcitoria. Ecco che con l’espressione “illecito endofamili are” si allude al verificarsi di un comportamento dannoso posto in essere da un membro della famiglia, nei confronti di altro componente della stessa compagine familiare. Non vi è dubbio alcuno sulla circostanza che tali comportamenti lesivi e dannosi poss ano concretizzarsi tanto nei rapporti tra coniugi, quanto nelle relazioni tra conviventi o uniti civilmente, o persino, nei legami intercorrenti tra genitori e figli. Tuttavia l’utilizzazione dello strumento risarcitorio e della tutela civilistica aquilian a nell’ambito dei rapporti tra familiari non è stato affatto pacifico, essendo stato il frutto di un percorso interpretativo travagliato che ha visto impegnate in attente riflessioni teorico applicative tanto la Dottrina che la Giurisprudenza. La Dottrina più autorevole, infatti, valutava negativamente l’impiego del rimedio risarcitorio nel contesto familiare poiché si era in un ambito delicato e di materie nelle quali gli stessi interessi in gioco si palesavano di difficile ricostruzione e applicazione con creta anche in sede giudiziaria. La Giurisprudenza maggioritaria rimaneva ancorata ad una concezione giudiziaria. La Giurisprudenza maggioritaria rimaneva ancorata ad una concezione patriarcale del diritto di famiglia ante codice civile del ’42 ove è il marito a beneficiare patriarcale del diritto di famiglia ante codice civile del ’42 ove è il marito a beneficiare di una posizione di superiorità rispetto alla moglie e ai figli. Il diritto di famdi una posizione di superiorità rispetto alla moglie e ai figli. Il diritto di famiglia si iglia si manifestava, così, come un sistema chiuso, in omaggio al principio per il quale “manifestava, così, come un sistema chiuso, in omaggio al principio per il quale “la la famiglia è un’isola che il mare del diritto deve solo lambirefamiglia è un’isola che il mare del diritto deve solo lambire”. Con la conseguenza che ”. Con la conseguenza che se un coniuge o un membro della famiglia avesse lamentato un danno ingiusto,se un coniuge o un membro della famiglia avesse lamentato un danno ingiusto, e questo e questo danno si dimostrasse cagionato dall’altro coniuge, qualora avesse voluto azionare il danno si dimostrasse cagionato dall’altro coniuge, qualora avesse voluto azionare il rimedio risarcitorio, il soggetto danneggiato avrebbe potuto avvalersi esclusivamente rimedio risarcitorio, il soggetto danneggiato avrebbe potuto avvalersi esclusivamente degli strumenti speciali propri del diritto di famiglia, poiché l’art. 2043degli strumenti speciali propri del diritto di famiglia, poiché l’art. 2043 del codice civile del codice civile e la tutela offerta da codesta norma era sempre stata interpretata e intesa come forma e la tutela offerta da codesta norma era sempre stata interpretata e intesa come forma di protezione solo nei confronti di soggetti terzi che non fossero però appartenenti al di protezione solo nei confronti di soggetti terzi che non fossero però appartenenti al gruppo familiare. L’affermarsi della responsabilità civile, ingruppo familiare. L’affermarsi della responsabilità civile, in uno con la possibilità di uno con la possibilità di avviare un’azione di risarcimento del danno, nell’ambito dei rapporti tra familiari avviare un’azione di risarcimento del danno, nell’ambito dei rapporti tra familiari costituisce un fenomeno relativamente recente, favorito dal venir meno della costituisce un fenomeno relativamente recente, favorito dal venir meno della concezione di famiglia come istituzione, come era stata delineata nconcezione di famiglia come istituzione, come era stata delineata nel codice civile del el codice civile del 42, a favore di una visione di famiglia come “comunità”, favorita dalla successiva 42, a favore di una visione di famiglia come “comunità”, favorita dalla successiva riforma del diritto di famiglia operata con legge nel 1975, normativa quest’ ultima che riforma del diritto di famiglia operata con legge nel 1975, normativa quest’ ultima che diede la stura, all’effettiva attuazione del principio costituzidiede la stura, all’effettiva attuazione del principio costituzionale dell’uguaglianza onale dell’uguaglianza morale e giuridica tra coniugi, infine da una rilettura costituzionalmente orientata degli morale e giuridica tra coniugi, infine da una rilettura costituzionalmente orientata degli articoli 2043 e 2059 c.c. Sulla scorta di codesta nuova interpretazione, il danno non articoli 2043 e 2059 c.c. Sulla scorta di codesta nuova interpretazione, il danno non patrimoniale e lesivo di quei valori sintetizzati col tpatrimoniale e lesivo di quei valori sintetizzati col termine “dignità” dovrà essere ermine “dignità” dovrà essere necessariamente oggetto di risarcimento, ogniqualvolta si possa riscontrare la necessariamente oggetto di risarcimento, ogniqualvolta si possa riscontrare la violazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, riconosciuto dalla violazione di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona, riconosciuto dalla Costituzione, quali sono quelli collegati agli status di appCostituzione, quali sono quelli collegati agli status di appartenenti alla formazione artenenti alla formazione sociale “famiglia”, i c.d status familiari. Su tali irrinunciabili premesse, la tutela di chi sociale “famiglia”, i c.d status familiari. Su tali irrinunciabili premesse, la tutela di chi sia vittima di un’offesa ai valori fondamentali della propria persona non può trovare sia vittima di un’offesa ai valori fondamentali della propria persona non può trovare riconoscimento e tutela solo all’ interno delle unriconoscimento e tutela solo all’ interno delle unioni matrimoniali, ma deve essere ioni matrimoniali, ma deve essere riconosciuta anche all’interno delle convivenze riconosciuta anche all’interno delle convivenze more uxoriomore uxorio, delle unioni di fatto, che , delle unioni di fatto, che abbiano, beninteso, le caratteristiche di serietà e stabilità nel tempo, avuto riguardo abbiano, beninteso, le caratteristiche di serietà e stabilità nel tempo, avuto riguardo all’irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti. In altri termini, laddove sia all’irrinunciabilità del nucleo essenziale di tali diritti. In altri termini, laddove sia possibile ravvisare la lesione di quei valori, spesso sintetizzati col termine “dignità”, possibile ravvisare la lesione di quei valori, spesso sintetizzati col termine “dignità”, che tengano conto di quel panorama coscienziale ormai stabilizzatosi nel conche tengano conto di quel panorama coscienziale ormai stabilizzatosi nel contesto testo sociale di riferimento, ove a contare sono nuove posizioni soggettive direttamente sociale di riferimento, ove a contare sono nuove posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrate tra i diritti inviolabili della persona umana, tutelate dalla Costituzione ed inquadrate tra i diritti inviolabili della persona umana, entra in gioco la copertura costituzionale offerta dall’art. 2 della Costituzientra in gioco la copertura costituzionale offerta dall’art. 2 della Costituzione. Tale one. Tale ultima norma assicura e garantisce la tutela e il rispetto di ogni persona umana, del ultima norma assicura e garantisce la tutela e il rispetto di ogni persona umana, del singolo in quanto tale in ogni ambito e contesto ove si svolga la sua personalità e si singolo in quanto tale in ogni ambito e contesto ove si svolga la sua personalità e si sviluppi la sua vita, e nelle formazioni sociali ove la sua personalità vsviluppi la sua vita, e nelle formazioni sociali ove la sua personalità venga affermata, enga affermata, e a maggior ragione, nella più importante formazione sociale che sia alla base di ogni e a maggior ragione, nella più importante formazione sociale che sia alla base di ogni ordinamento giuridico, quale è, appunto, la Famiglia. E la famiglia, esiste prima come ordinamento giuridico, quale è, appunto, la Famiglia. E la famiglia, esiste prima come società naturale, indipendentemente dal riconoscimento normativo osocietà naturale, indipendentemente dal riconoscimento normativo o dalla successiva dalla successiva formalizzazione giuridica del vincolo tra le parti del rapporto, che sia collegata o meno formalizzazione giuridica del vincolo tra le parti del rapporto, che sia collegata o meno all’unione matrimoniale, perché in una visione moderna e costituzionalmente orientata, all’unione matrimoniale, perché in una visione moderna e costituzionalmente orientata, al centro della tutela possa sempre essere considerata la peral centro della tutela possa sempre essere considerata la persona umana, in quanto tale. sona umana, in quanto tale. Per non frustrare le esigenze di piena effettività della tutela giurisdizionale, ad ogni Per non frustrare le esigenze di piena effettività della tutela giurisdizionale, ad ogni individuo facente parte di un gruppo familiare che lamenti un danno, deve essere individuo facente parte di un gruppo familiare che lamenti un danno, deve essere garantita la protezione giuridica, per evitare discriminazgarantita la protezione giuridica, per evitare discriminazioni e lesioni del diritto alla ioni e lesioni del diritto alla difesa pure costituzionalmente tutelato, che si colleghino al contesto familiare preso a difesa pure costituzionalmente tutelato, che si colleghino al contesto familiare preso a riferimento e al modello familiare cui si è scelto liberamente di aderire, legittimo o riferimento e al modello familiare cui si è scelto liberamente di aderire, legittimo o naturale che sia. Oggi più che mai vi è la necesnaturale che sia. Oggi più che mai vi è la necessità di decostruire modelli puramente sità di decostruire modelli puramente utopici di strutture ontologiche familiari dominanti, nelle quali solo si possa ricevere utopici di strutture ontologiche familiari dominanti, nelle quali solo si possa ricevere una tutela giuridica, e favorire una flessibilità mentale e culturale che accetti la pluralità una tutela giuridica, e favorire una flessibilità mentale e culturale che accetti la pluralità e l’esistenza di nuovi modelli fame l’esistenza di nuovi modelli familiari, quale cifra caratterizzante la nostra società, che iliari, quale cifra caratterizzante la nostra società, che debbono parimenti trovare riconoscimento giuridico e piena protezione. Ed allora, al debbono parimenti trovare riconoscimento giuridico e piena protezione. Ed allora, al fine di non frustrare le esigenze di giustizia sostanziale ed effettiva che ogni cittadinofine di non frustrare le esigenze di giustizia sostanziale ed effettiva che ogni cittadino–persona umana ripone persona umana ripone nella Giustizia, e in assenza di una normativa adeguata e nella Giustizia, e in assenza di una normativa adeguata e soddisfacente in materia, appare di fondamentale importanza che tutti gli operatori del soddisfacente in materia, appare di fondamentale importanza che tutti gli operatori del diritto si facciano carico, nei limiti e nel rispetto ognuno dei rispettivi ambiti di diritto si facciano carico, nei limiti e nel rispetto ognuno dei rispettivi ambiti di competenza, utilizzando ogni strumento giuridico e azione che l’ordinamento giuridico competenza, utilizzando ogni strumento giuridico e azione che l’ordinamento giuridico mette loro a disposizione, di agire per colmare questi vuoti di tutela umana prima mette loro a disposizione, di agire per colmare questi vuoti di tutela umana prima ancora che giuridica.ancora che giuridica.
Avv. Claudia MannavolaAvv. Claudia Mannavola (Foro di Taranto) –  Avv. Martina Montanari (Foro di Rimini)

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