❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizia intende acquistare una casa da Caio che l’ha ricevuta in eredità dal padre ma comunica al Notaio che, pur avendo presentato la dichiarazione di successione, non ha ancora accettato espressamente l’eredità.
👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: Se Caio, pur avendo presentato la dichiarazione di successione, non ha ancora accettato espressamente l’eredità, con il trasferimento dell’appartamento ereditario compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non potrebbe fare se non nella qualità di erede (accettazione tacita). La presentazione della dichiarazione di successione presso l’Agenzia delle Entrate non determina mai accettazione dell’eredità essendo solo un adempimento di obblighi fiscali. La vendita, dunque, dovrà essere trascritta a cura del Notaio contro il venditore ed a favore del compratore, ma anche chi vende deve avere una corretta trascrizione a suo favore dell’acquisto ereditario. La trascrizione della vendita dovrà quindi essere preceduta dalla trascrizione del medesimo documento anche come atto che comporta accettazione e acquisto dell’eredità, e questa trascrizione sarà effettuata dal Notaio contro il defunto ed a favore dell’erede, attuale dante causa. Si tratta di trascrizione obbligatoria: chi vende, infatti, è obbligato, per legge, a garantire all’acquirente un acquisto certo, sicuro ed opponibile e deve quindi garantire una corretta trascrizione di tutti i trasferimenti precedenti (provenienza) anche ereditari. Per concludere: è necessario che il Notaio, per garantire tutte le parti di una vendita, verifichi attraverso i controlli e le visure ipocatastali, l’esistenza di una accettazione dell’eredità (rectius di una trascrizione di accettazione). Se chi vende non ha ancora accettato l’eredità, la vendita può essere regolarmente stipulata, non essendo necessario un atto di accettazione espressa, ma sarà sufficiente una trascrizione in più dell’accettazione tacita a spese del venditore ed a cura del Notaio. La trascrizione effettuata sarà utile per l’erede venditore anche nel caso di successive vendite di altri immobili ereditari, senza che debba essere sopportato altro costo, salvo che gli “altri beni ereditari” si trovino in altri Comuni e che la trascrizione debba essere eseguita presso un diverso Ufficio dei Pubblici Registri Immobiliari.
❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizia, coniugata senza figli, ha due sorelle e due nipoti figli di un fratello precedentemente deceduto. Tizia intende fare testamento in maniera tale che in caso di morte e di sopravvenienza del coniuge, ciò di cui è proprietaria vada solo al coniuge e non già alle sorelle e ai nipoti. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: L’art. 582 cod. civ. prevede che in caso di morte di un soggetto coniugato e senza figli ed in assenza di un testamento, il suo patrimonio si devolva per 2/3 al coniuge superstite e per la restante parte di 1/3 agli ascendenti se presenti e/o ai fratelli e sorelle del defunto. Inoltre, il codice civile prevede altresì quali siano le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità (la c.d. quota di legittima): coniuge, figli e ascendenti. Nel caso di specie, dunque, è sufficiente che Tizia faccia testamento nel quale prevedere erede universale dei suoi beni il coniuge, se vivente al momento della sua morte, ed anche eventuali disposizioni a favore di altri soggetti qualora il coniuge fosse alla medesima premorto. Le sorelle ed i nipoti di Tizia non avranno alcun diritto di esperire l’azione di riduzione nei confronti dell’erede testamentario in quanto non rientrano nelle categorie dei soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità (la c.d. quota di legittima).