NOTA ad ORDINANZA CASSAZIONE CIVILE , SEZ. 1^ DEL 20 dicembre 2023, n. 35605.

Con ordinanza n. 35605 del 20.12.2023, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha trattato, ancora una volta, il tema dell’onere della prova nelle azioni di ripetizione di indebito promosse dal correntista contro la banca. Nel caso di specie, è importante chiarirlo, la società correntista – attore in ripetizione – aveva richiesto la condanna della banca “alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate in proprio danno, previa declaratoria della nullità parziale dei singoli contratti di apertura di credito e di conto corrente intercorsi tra le parti, contratti che prevedevano l’applicazione di interessi non definiti nel tasso debitore, la capitalizzazione trimestrale degli interessi stessi e l’addebito di commissioni di massimo scoperto pure indeterminate nel loro ammontare”.  In riforma della sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di ripetizione condannando la banca a restituire alla correntista oltre centomila euro, la Corte d’Appello – preso atto che l’attrice non aveva prodotto i contratti “da cui si sarebbero dovuti trarre i necessari riscontri quanto all’esistenza e al contenuto delle contestate pattuizioni” – aveva rigettato la domanda attorea. La correntista proponeva ricorso per Cassazione ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse ingiusta per diverse ragioni. Secondo la correntista, la Corte territoriale da un lato non avrebbe preso in considerazione quanto desumibile dagli estratti conto, recanti evidenza delle condizioni economiche in concreto praticate dall’istituto di credito, dall’altro lato avrebbe errato nel ritenere “inammissibile, per assoluta genericità, l’istanza volta a ottenere l’esibizione, da parte della banca, della documentazione relativa ai rapporti per cui è causa”. In sintesi, secondo la società correntista, i Giudici d’Appello avrebbero invertito l’onere della prova, gravandola ingiustamente del deposito del contratto di conto corrente e di apertura di credito e avrebbero errato nel ritenere inammissibile l’istanza endoprocessuale di esibizione documentale dalla stessa formulata. Mediante la pronuncia in commento, gli ermellini hanno confermato quasi integralmente la sentenza di secondo grado. Nel ragionamento della Corte, la cui correttezza non appare dubitabile, fondamentale importanza ha assunto la certezza dell’esistenza del contratto, che dunque avrebbe dovuto essere esibito dall’attrice che, anziché eccepirne la nullità per assenza del requisito di forma, ne aveva chiesto la nullità parziale con riguardo a talune clausole ivi convenute. Secondo il Supremo Collegio, “con riguardo alla ripetizione dell’indebito degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto la sentenza impugnata resiste a censura. E’ del tutto evidente, infatti, che, non facendosi questione dell’inesistenza del contratto (pag. 8 della sentenza), competeva all’odierna istante dimostrare che i negozi conclusi non prevedessero la corresponsione degli interessi debitori e della commissione di massimo scoperto o contenessero, comunque, addebiti di somme per gli stessi titoli attraverso disposizioni negoziali indeterminate nell’oggetto”. Essendo oramai già da tempo superata la tesi della “vicinanza della prova” (in tal senso, Cassazione, sentenza n. 33009 del 13.12.2019 e sentenza n. 19566 del 08.07.2021), il principio oggi affermato dalla Corte appare del tutto coerente con quello sancito con ordinanza n. 6480 del 09.03.2021, ove gli ermellini chiarirono che “se il contratto è negato (nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, n.d.r.), la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (in senso conforme anche ordinanza n. 3310 del 06.02.2024). E’ evidente, dunque, che sul piano processuale una cosa è richiedere la ripetizione di competenze pagate nell’ambito di un rapporto contrattuale integralmente nullo per assenza del requisito di forma ex art. 117, comma primo, TUB; cosa diversa è chiedere la restituzione di competenze pagate in virtù di singole clausole contrattuali illegittime. Nel primo caso, essendo stata negata l’esistenza stessa del contratto, giammai potrà onerarsi il correntista di produrre un contratto in tesi inesistente. In tale ipotesi sarà la banca, per legittimare il proprio operato, tenuta ad esibire la scrittura contrattuale. Di contro, laddove fosse eccepita l’illegittimità di talune clausole contrattuali – nel caso di specie per l’assenza dei necessari requisiti di determinatezza e determinabilità – competerà invece al correntista produrre il contratto onde consentire al Giudice di accertare il vizio alla base delle singole clausole contrattuali contestate. In sintesi, avendo la correntista richiesto, nel caso in esame, la ripetizione delle competenze indebitamente corrisposte all’istituto di credito in virtù di clausole contrattuali nulle, incombeva su essa attrice l’onere di produrre il contratto per consentire al Giudice ogni verifica in merito all’invocata nullità parziale delle clausole contestate. Peraltro, a nulla rileva che dagli estratti conto sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall’istituto di credito, atteso che i ridetti estratti “nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali che interessano”. I ridetti estratti – la Corte non lo dice in maniera espressa ma è assolutamente chiaro il ragionamento – sono idonei unicamente a provare l’applicazione, per il periodo antecedente all’entrata in vigore della nota delibera CICR del 9 febbraio 2000, di effetti anatocistici vietati dall’art. 1283 c.c., atteso che nessun tipo di capitalizzazione – neppure paritetica – avrebbe potuto essere convenuta prima della novella del 2000. Talché, la Corte ha sancito il seguente principio di diritto: «In tema di contratti bancari, ove non vengano in questione le ipotesi di capitalizzazione specificamente contemplate dall’art. 1283 c.c. (interessi maturati dal giorno della domanda giudiziale e convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi maturati per almeno sei mesi), il correntista attore in ripetizione dell’indebito che si dolga del comprovato addebito di interessi anatocistici non è tenuto a dare dimostrazione delle condizioni pattuite con la banca con riguardo al periodo anteriore a quello di vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000; infatti, nel periodo indicato, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, siffatte clausole sono disciplinate dalla normativa precedentemente in vigore, che non consente alcuna capitalizzazione (salvo che nei casi sopra richiamati) posto che le pattuizioni anatocistiche basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, sono da considerare nulle per violazione del cit. art. 1283 c.c.». In conclusione, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente all’eccezione concernente la violazione del divieto anatocismo, atteso che la capitalizzazione degli interessi – prima del 2000 – non poteva trovare alcuna legittimazione nelle pattuizioni contrattuali. Per le altre doglianze, la mancata esibizione del contratto non ha consentito alla correntista di dar prova della propria domanda di nullità parziale. Peraltro, secondo la Corte era legittimo il diniego dell’istanza ex art.210 c.p.c., atteso che detta richiesta – secondo i giudici di legittimità – può essere accolta unicamente “a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta, non necessariamente stragiudiziale, e siano decorsi novanta giorni senza che l’istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna”.

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati