๐ ๐ฟ๐ฒ๐พ๐๐ถ๐๐ถ๐๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ฎ ๐ฑ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐บ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฐ๐ต๐ฒ ๐ถ๐บ๐ฝ๐๐ด๐ป๐ฎ ๐น๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฎ ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐ฎ๐น๐ฒ.
L’istanza di mediazione, al pari degli atti processuali, per essere considerata valida ed efficace deve indicare la delibera che si intende impugnare, l’enunciazione del provvedimento (nullitร o annullabilitร ) che s’intende richiedere al giudice e la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione (causa petendi). Una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi, non puรฒ considerarsi validamente espletata e comporta l’improcedibilitร della domanda. Ad esempio la domanda di mediazione depositata nell’interesse dell’attore con l’indicazione โimpugnazione delibera assembleare del 20/7/22โ, manca dei requisiti minimi richiesti dalla norma poichรฉ non sono specificati i motivi e i vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione che poi sono contenuti nella domanda giudiziale. Mancando, perciรฒ, il contenuto minimo previsto per l’istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra domanda di mediazione e domanda giudiziale, la mediazione non puรฒ ritenersi validamente svolta. ๐ ๐ฎ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐ฐ๐ต๐ฒฬ ๐ฟ๐ถ๐๐ฝ๐ฒ๐๐๐ผ ๐ฎ๐ฑ ๐ฎ๐น๐๐ฟ๐ฒ ๐๐ถ๐๐๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ถ, ๐ฐ๐ต๐ถ ๐ฑ๐ฒ๐ฝ๐ผ๐๐ถ๐๐ฎ ๐๐ป๐ฎ ๐ฑ๐ผ๐บ๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฎ ๐ฑ๐ถ ๐บ๐ฒ๐ฑ๐ถ๐ฎ๐๐ถ๐ผ๐ป๐ฒ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ ๐ถ๐บ๐ฝ๐๐ด๐ป๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐น๐ฎ ๐ฑ๐ฒ๐น๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐ฎ ๐ฐ๐ผ๐ป๐ฑ๐ผ๐บ๐ถ๐ป๐ถ๐ฎ๐น๐ฒ ๐ป๐ผ๐ป ๐ฝ๐๐ผฬ ๐ฝ๐ฒ๐ฟ๐บ๐ฒ๐๐๐ฒ๐ฟ๐๐ถ ๐ฒ๐ฟ๐ฟ๐ผ๐ฟ๐ถ? Nella mediazione svolta ante causam รจ sempre possibile sanare un errore (ad esempio, quando in giudizio viene avanzata una pretesa nuova/diversa rispetto a quella proposta in mediazione), poichรฉ il giudice puรฒ sempre invitare la parti a depositare una nuova domanda di mediazione e, solo nel caso in cui non si adempia all’invito, pronuncerร l’improcedibilitร della domanda. Nel caso dell’impugnazione di delibera condominiale, la domanda di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore finalitร che รจ quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista espressamente dal codice civile (cfr. art.1137 c.c. e art.8 D.Lgs.28/2010). Sicchรฉ se la domanda giudiziale รจ preceduta da una domanda di mediazione del tutto generica e da una procedura svolta in modo irregolare, l’effetto interruttivo NON puรฒ dirsi realizzato e tale vizio non puรฒ essere sanato con una nuova mediazione eventualmente disposta dal giudice. Difatti, un ulteriore esperimento della mediazione, sarebbe in contrasto con la normativa dettata per la decadenza dei termini. Del resto, consentire alla parte di avvalersi del beneficio dell’impedimento delle decadenze con la mera presentazione di una “istanza” generica, significherebbe svilire l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico, in contrasto con la ratio ad essa sottesa ed incentivare il suo uso meramente dilatorio, a beneficio di una sola parte. (Cfr. Tribunale di Roma, Sentenza n. 3910 del 2024)ย
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