📌 RUBRICA DEL NOTAIO Annamaria FERRUCCI

La doppia agevolazione “prima casa”: l’agevolazione “prima casa” sul nuovo acquisto in presenza di altro immobile agevolato (e non) ereditato e/o acquistato a titolo oneroso

❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio intende comprare un immobile in Bari usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma è già pieno ed esclusivo proprietario di altro immobile in Napoli acquistato per successione usufruendo delle agevolazioni prima casa ex art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: In sede di nuovo acquisto Tizio può usufruire delle agevolazioni. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, con la Circolare del 07/05/2001, n. 44, che l’applicazione dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa per i trasferimenti derivanti da successione o donazione, se ricorrono i presupposti per le agevolazioni prima casa, non preclude la possibilità di acquistare successivamente a titolo oneroso un’altra abitazione non di lusso fruendo dei benefici prima casa, ciò per la diversità dei presupposti che legittimano l’acquisto del bene in regime agevolato (vedi anche Circolare n. 18/E del 29.05.2013 e Risoluzione n. 86/E del 04.07.2017). Infatti, tra le previsioni agevolative citate dal legislatore che impediscono la reiterazione dell’agevolazione, non risulta richiamata la norma introdotta dall’art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342; con la conseguenza che il soggetto che in seguito ad un acquisto a titolo gratuito agevolato, intende fruire dei benefici “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, può legittimamente rendere la dichiarazione prevista dalla lettera c) della Nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). ❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio intende comprare un immobile in Bari usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma è già pieno ed esclusivo proprietario di altro immobile in Bari acquistato per successione usufruendo delle agevolazioni prima casa ex art. 69, comma 3, legge 21 novembre 2000, n. 342. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: In questo caso, la possibilità di fruire delle agevolazioni sul nuovo acquisto è preclusa dalla presenza nel territorio del comune in cui si intende procedere ad un nuovo acquisto agevolato a titolo oneroso, della titolarità di altra casa di abitazione. Per potere fruire delle agevolazioni sul nuovo acquisto Tizio deve procedere – in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis della nota II-bis, della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – alla vendita, entro l’anno dal nuovo acquisto, dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito vedi Circolare 08.04.2016, n. 12 e Risoluzione 04.07.2017, n. 18/E, secondo cui “la modifica delle condizioni stabilite dal nuovo comma 4-bis nella nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) che ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa consentendo al contribuente di fruire delle agevolazioni prima casa nonostante sia titolare nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni elencate nella lettera c) della nota II-bis dell’art. 1 della tariffa parte prima allegata al TUR, esplica effetti anche ai fini dell’applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione. In buona sostanza, la nuova disciplina agevolativa riservata alla prima casa di abitazione trova applicazione anche con riferimento agli acquisti a titolo gratuito, atteso che l’art. 69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, rinvia espressamente alle condizioni previste dalla citata nota II-bis). In sintesi, Tizio potrà avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto agevolato, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune, anche qualora quest’ultimo sia stato acquistato con le agevolazioni di cui all’art. 69, comma 3, della legge n. 342/2000, sempre a condizione che si proceda, in conformità a quanto previsto dal nuovo comma 4-bis, alla vendita entro l’anno dell’immobile precedentemente acquistato a titolo gratuito. ❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio intende comprare un immobile in Bari usufruendo delle agevolazioni prima casa, ma è già pieno ed esclusivo proprietario di altro immobile in Bari comprato con le agevolazioni prima casa. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: In questo caso, Tizio che ha già usufruito delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, potrà nuovamente avvalersi delle agevolazioni purchè rivenda o si impegni a rivendere l’immobile di cui è proprietario in forza del primo acquisto, entro un anno dal secondo acquisto (v. Circolare n. 12/E del 08.04.2016 e Risoluzione n. 86/E del 04.07.2017). ❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio intende richiedere le agevolazioni prima casa sull’immobile che la zia gli vuole donare in Bari, ma è già pieno ed esclusivo proprietario di altro immobile in Napoli acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: In questo caso, Tizio che ha già usufruito delle agevolazioni “prima casa” in sede di acquisto a titolo oneroso, non potrà avvalersi delle agevolazioni ex art. 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a meno che non si impegni ad alienare l’immobile già posseduto in Napoli entro un anno dal nuovo acquisto (vedi art. 69, comma 3, della citata legge 21 novembre 2000, n. 342, che richiama l’intera nota II-bis della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e quindi anche il comma 4-bis). ❓ 𝐐𝐮𝐞𝐬𝐢𝐭𝐨: Tizio intende richiedere le agevolazioni prima casa sull’immobile da comprare in Bari, ma è pieno proprietario di altro immobile in Bari acquistato senza le agevolazioni. 👉 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚: In questo caso, Tizio non potrà avvalersi delle agevolazioni prima casa in sede di acquisto a titolo oneroso, a meno che non si liberi dell’immobile prima del nuovo acquisto oppure costituisca il diritto di usufrutto in favore di terzi o trasferisca una quota, sia pure minima, dell’immobile in favore di terzi (vedi art. 1, nota II-bis della tariffa, lett. b) parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) .

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