OMICIDIO GIULIA TRAMONTANO: PER IL GIP NON C’E’ PREMEDITAZIONE

Delitto Giulia Tramontano secondo il GIP non c’è crudeltà e non c’è premeditazione. Il GIP non ha riconosciuto le due aggravanti nell’Ordinanza di convalida del fermo, e questo naturalmente si pone in netto contrasto con il sentire comune, rispetto a quello che è stato uno dei casi di femminicidio più efferato degli ultimi anni. Da un punto di vista giuridico però la prima cosa da dire è che il Pubblico ministero non è assolutamente vincolato a seguire quello che gli ha detto il GIP nel convalidare il fermo e quando, a chiusura indagini rinvierà a giudizio, anche di fronte all’opinione contraria del giudice, potrà decidere di portare avanti la sua tesi e la sua impostazione di accusa sulla base anche di ulteriori elementi di indagine raccolti. Ma perché il GIP non ha ritenuto comprovata – ad oggi – la crudeltà e la premeditazione? Per quanto riguarda la prima fattispecie, bisogna chiarire che l’omicidio aggravato dalla crudeltà, ex articolo 61, n. 4 , c.p. sussiste quando si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l’attuazione del reato. La Cassazione ha spesso chiarito che “La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell’evento e costituiscono un quid pluris rispetto all’attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendola condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un’azione efferata, rivelatrice di un’indole malvagia e priva del più elementare senso di umana pietà ho letto intelligente si cagionano” (Cass. Pen. Sez I, 27 maggio 2011, n. 30285). L’azione, quindi, non deve eccedere i limiti della normalità causale … detto in parole povere …. l’assassino deve essersi accanito contro la vittima, come aver inflitto più colpi di quelli che servivano. Sul piano etico e morale, è chiaro che la vicenda sia crudele. Quando togli la vita ad un’altra persona stai agendo già con crudeltà! Uccidere la propria compagna e il proprio figlio è chiaramente un comportamento crudele, ma questo non è l’elemento, però, che caratterizza l’aggravante del Codice penale. Sul piano giuridico sono quindi le modalità del fatto e il modo in cui si è agito a determinare la sussistenza di una aggravante oppure no. A dispetto delle ragioni morali, infatti, nell’ordinanza di convalida del fermo, il GIP scrive che la condotta dell’uomo non è caratterizzata da particolare pervicacia (ostinazione) tenuto conto dell’arma utilizzata e del numero di colpi inferti. C’è anche da dire che siamo in una fase molto embrionale dell’indagine, e pertanto non è escluso che un domani, magari a seguito di consulenza medico legale, emergano ulteriori elementi che potrebbe sostenere l’ipotesi della crudeltà. Per quanto attiene la premeditazione, anche qui la morale comune grida al “Come si può escludere la premeditazione se Impagnatiello aveva addirittura svolto delle ricerche online poco prima del delitto?!”. È evidente che l’uomo ha pensato, immaginato, preparato e poi portato a compimento il delitto, ma non bisogna confondere la preordinazione con la premeditazione. Per certi versi, il confine tra le due fattispecie è molto labile e sono quasi sinonimi, ma di fondo sono concetti molto diversi. C’è da dire però che, a parte i delitti di impeto, qualsiasi omicidio viene sempre in qualche modo premeditato, ovvero immaginato e portato a compimento. Per trovare l’applicazione dell’aggravante prevista dal codice, però, occorre che sia passato un certo quantitativo di tempo, da quando penso una certa cosa a quando la realizzo. La premeditazione diventa, infatti, una aggravante – a differenza della preordinazione – poiché si presuppone che in un certo lasso di tempo ho avuto tutte le possibilità di desistere da quel proposito, ma soprattutto di soppesare le mie azioni. Nell’Ordinanza di conferma del fermo il GIP spiega che, per la giurisprudenza, l’aggravante si compone di due elementi costitutivi: elemento temporale costituito da“ un’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso e  l’elemento ideologico costituito dalla natura “ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa che deve perdurare senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del reato”, Nel caso di Giulia Tramontano, infatti, Impagnatiello alle 19 pare abbia effettivamente fatto quelle ricerche, salvo poi commettere il delitto tra le 19:30 alle 21. Un lasso di tempo che gli ha sicuramente consentito di pianificare l’omicidio, ma non è tale da dimostrare che ci sia stato quel radicamento del proposito criminoso. Parte della dottrina, tuttavia, ritiene  che la locuzione “apprezzabile intervallo di tempo” lasci troppo spazio alla discrezionalità del giudice.  Comunque,  c’è da dire che le indagini sono solo all’inizio e potrebbero comunque tornare in auge questi temi, siamo ancora in una fase embrionale delle indagini e potrebbero emergere come è ovvio che ci siano altri elementi non conosciuti che possono incidere positivamente o negativamente su questa vicenda. (@deemy)

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