

“L’astensione dalle attività giudiziarie e, in particolare, dalla partecipazione alle udienze pubbliche e dallo svolgimento di qualunque altro adempimento d’ufficio, nei seguenti termini temporali: da lunedì 19 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022”
Lo sciopero segue l’approvazione in via definitiva del disegno di legge sulla riforma della
giustizia tributaria, di cui l’Associazione Magistrati Tributari mette in luce una serie di criticità, a partire dal mancato rafforzamento della indipendenza del giudice tributario dal MEF. Garantito lo svolgimento dei servizi giudiziari urgenti (compresa la trattazione delle istanze cautelari ex artt. 47 e art 62 bis DPR 546 del 1992).

L’associazione AMT ribadisce di non condividere quanto previsto la legge di riforma. Contesta il mancato rafforzamento della indipendenza del giudice tributario dal ministero dell’economia, la mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari che confidando nella durata dell’incarico fino all’età di 75 anni hanno rinunciato alle attività professionali.

Il Presidente
Roma, 29 agosto 2022
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Alla Commissione di Garanzia per lo sciopero
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

aggiornato in data 3 agosto 2022 dal Comitato Direttivo Centrale, questa Associazione, preso atto che tra le criticità segnalate e richieste avanzate, alcune non sono state sufficientemente valutate e accolte quali:
1) Il mancato rafforzamento della indipendenza del giudice tributario dal Ministero dell’economia e finanze la cui presenza risulta addirittura rafforzata con l’attribuzione a suddetto Ministero di poteri di gestione dello status giuridico ed economico del c.d. personale giudicante e dei concorsi di reclutamento. Il disegno di legge rende i nuovi magistrati tributari dipendenti dello stesso Ministero, cioè dal dicastero che è il titolare degli interessi sostanziali del processo.
2) La mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari che confidando nella durata dell’incarico fino all’età di 75 anni hanno rinunciato alle attività professionali, si sono sottoposti a onerosi trasferimenti di sede e svolgono a tempo pieno tale attività.
3) Il disservizio dell’attività giudiziaria nelle sedi che rimarranno scoperte e disfunzioni in quelle nelle quali si ridurrà sensibilmente il numero dei giudici a causa della diminuzione del numero dei giudici.
4) Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 sulla base del Ruolo unico pubblicato dal CPGT, cesseranno dalle funzioni n. 1100 giudici tributari rispetto agli attuali n. 2490 giudici in servizio. Il previsto ingresso di n.100 magistrati tributari provenienti dalle altre magistrature per dedicarsi a tempo pieno a quella tributaria, e l’ingresso di 100 nuovi magistrati tributari a seguito del primo concorso pubblico che sarà a breve bandito dal CPGT, non consentirà lo svolgimento della funzione giudiziaria nei tempi (brevi) richiesti dal PNRR. L’entrata a regime del nuovo assetto richiede l’espletamento dell’ultimo concorso previsto per il
2030, vale a dire nell’arco di almeno un decennio dall’entrata in vigore della legge.
5) L’eliminazione del c.d. incentivo economico (c.d. compenso premiale) a favore delle Commissioni più virtuose che ogni anno smaltiscono il 10% dell’arretrato dell’anno precedente. Tale previsione, non solo non agevolerà lo smaltimento delle cause pendenti ma si risolverà in una penalizzazione economica per i
giudici più virtuosi. Il prospettato aumento del compenso mensile nella misura del 130%, tenuto conto che la media dei compensi di un componente si aggira intorno ai € 370 ,00 lordi, si traduce in ben poco.
6) La palese disparità di trattamento economico e giuridico tra i componenti del collegio giudicante che svolgeranno le medesime funzioni giudiziarie, a secondo delle rispettive provenienze;
disparità tanto più stridente se si considera che, quantomeno in sede di prima applicazione, saranno i giudici attualmente in servizio a doversi occupare del tirocinio e della valutazione dei nuovi magistrati tributari assunti per concorso.
7) Le nuove regole di elezione dei componenti dell’organo di autogoverno favoriscono alcune categorie di giudici alterano il principio della proporzionalità della rappresentanza e della razionalità del sistema elettorale. Si risolvono in disposizioni che agevolano la competizione elettorale e che non rispondono al conseguimento di tutela di interessi protetti e neppure a regole di necessità e ragione (art . 3 Cost);

l’Associazione Magistrati Tributari, (A.M.T.), constatata la mancata e dovuta attenzione verso quanto da tempo segnalato, nell’interesse del corretto e ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria e rispetto delle tempistiche indicate dal PNRR, oltre che nell’interesse dei giudici;



Il Presidente, Daniela Gobbi