APPROCCIO CON FALSO STATO di Leila BENSALAH

⚖️ QUID IURIS!
Donna impiegata presso una azienda, viene avvicinata da un collega che, dopo un primo approccio, le ha fatto credere di ricoprire un ruolo apicale importante  in azienda e di aver peso all’interno della stessa per poterle garantire un’avanzamento di carriera in tempi rapidi. Frequenta il presunto dirigente e interrompe la relazione dopo essere venuta a conoscenza della falsità di quanto dichiarato”.

Nel caso sopra prospettato sono ravvisabili ipotesi di reato?
✅ RISPOSTA:
Premesso che la sostituzione di persona è nel nostro ordinamento un reato punibile ai sensi dell’art 494 c.p. e, si intende il comportamento di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, nel caso in esame ricorre,  primis, la sostituzione di persona, fattispecie di reato punita dall’art. 494 c.p.  In secondo luogo, quella di violenza sessuale 609 bis c.p. Tuttavia, allorquando la sostituzione di persona sia stata posta in essere al fine di conseguire rapporti sessuali con la vittima del reato, si verifica la fattispecie di violenza sessuale per induzione in errore. Sentenza n. 55481 del 13 dicembre del 2017 della Cassazione; il caso di specie era differente. Ciò nonostante, la Corte ritiene che sia pacificamente applicabile al caso oggetto di esame. È curioso notare, infatti, come la Corte abbia affermato che il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno, per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’articolo 609 bis comma 2 n. 2. Quanto alla condotta induttiva, va rammentato che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’ipotesi di violenza sessuale per induzione contemplata dall’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 2 (che punisce chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali “traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona”) è integrata, non solo dallo scambio fisico fra persone, ma anche dall’ipotesi in cui l’agente si sia attribuito un falso stato o false qualità, interpretandosi il concetto di sostituzione di persona conformemente alla nozione fornita dall’articolo 494 c.p. È curioso notare, infatti, come la Corte abbia affermato che il reato di induzione a compiere o subire atti sessuali con l’inganno, per essersi il reo sostituito ad altra persona è integrato anche dalla falsa attribuzione di una qualifica professionale, rientrando quest’ultima nella nozione di sostituzione di persona di cui all’articolo 609 bis comma 2 n. 2. La ragione di tale apparente severità trova giustificazione plausibile nel fatto che il consenso all’atto sessuale non deve coprire solo l’atto in sé, ma anche l’identità della persona con cui lo si consuma. In conclusione, la risposta alla domanda è sì. Potrà quindi, più che legittimamente, portare la vicenda all’attenzione della Procura della Repubblica affinché svolga gli accertamenti ritenuti opportuni.
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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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