Il minore va tutelato dalla violenza assistita con ordine di allontanamento. Così ha deciso il Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, con proprio ordinanza del 2 marzo 2021. l CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia) ha fornito la seguente definizione di violenza assistita: “Qualsiasi atto di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica compiuta su figure di riferimento o su altre figure significative adulte o minori; di tale violenza il bambino può fare esperienza direttamente (quando avviene nel suo campo percettivo), indirettamente o può percepirne gli effetti”. Per il Tribunale per i Minorenni di Caltanisetta, “L’art 333 c.c. prevede che nel caso in cui la condotta del genitore sia pregiudizievole per figlio, il giudice può adottare i provvedimenti convenienti nell’interesse del minore, potendo altresì disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore. La giurisprudenza è costante ed uniforme nell’affermare che legittimano l’adozione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare non solo gli abusi o i maltrattamenti commessi direttamente sulla persona del minore, ma anche quelli indiretti, perpetrati nei confronti di stretti congiunti a lui cari. Nel caso di specie i comportamenti violenti sono stati posti in essere dal fratello maggiorenne convivente, nei confronti dei genitori e della sorella. Va pertanto disposto ordine di allontanamento dalla casa familiare nei suoi confronti”. Art. 333 del codice civile: “Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”. Sotto il profilo penale, l’ art. 572 c.p. disciplina la fattispecie del reato di maltrattamenti in famiglia ed, in detta categoria rientra anche la c.d. violenza assistita di cui i bambini sono vittime trattandosi di maltrattamenti in famiglia indiretti, derivati dal comportamento dell’agente a cui la vittima assiste, ovvero comportamenti vessatori che benché non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, tuttavia li coinvolgano indirettamente quali involontari spettatori degli scontri tra i genitori. Con la Legge del 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. Codice Rosso), all’art. 9 comma 2 lett. b), ha nella fattispecie di cui all’art 572 c.p., al secondo comma, è stata introdotta la seguente aggravante, con conseguente aumento della pena fino alla metà: “se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi”. Il successivo comma 5, inserito dall’art. 9 comma 2 lett. c) legge n. 69/2019 precisa poi che “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.
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