La scuola giusta per i figli? Va scelta unicamente in base ai loro interessi.
Nella scelta della scuola dove iscrivere i figli, non si può prescindere dai loro interessi e dalle loro esigenze: relative all’offerta formativa, alla continuità rispetto agli anni precedenti e agli aspetti strettamente logistici. È quanto ha stabilito il Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, con un decreto recentissimo, emesso pochi giorni addietro. CASO: Nel corso di un procedimento di modifica delle condizioni di separazione, promosso da un genitore nei confronti dell’altro, emergeva un contrasto tra i due in merito all’iscrizione scolastica del figlio minore, in regime di collocamento paritario alternato (ovvero in regime di un egual numero di giorni e notti trascorse a casa del padre e a casa della madre). Egli, a detta del padre, avrebbe dovuto frequentare già la primina, presso il medesimo istituto ove fino a quel momento aveva frequentato la scuola materna. Di diverso avviso l’altro genitore, secondo cui il minore avrebbe dovuto trascorrere un altro anno all’asilo e, comunque, presso un diverso istituto scolastico. TRIBUNALE: la scuola va scelta solo in base agli interessi del minore. Non trovando i coniugi un punto di incontro, il giudicante richiamava l’art. 337 ter c.c., secondo cui “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo, la decisione è rimessa al giudice”. La decisione, pertanto, veniva presa dal Tribunale che riteneva rispondente agli interessi del minore la sua iscrizione in prima elementare e presso la scuola caldeggiata dal padre. MOTIVAZIONI: In primo luogo i genitori hanno sempre descritto il bambino come intelligente, perspicace, precoce e volenteroso; alla luce di ciò, il Tribunale riteneva quindi il minore già pronto per la prima elementare. Inoltre, laddove lo stesso avesse frequentato l’asilo per un altro anno ancora, si sarebbe ritrovato ad accedere in “primina” a quasi 7 anni, cioè in ritardo rispetto alla gran parte dei compagni di classe. Ciò, riteneva il Giudice, avrebbe potuto arrecarle dei disagi e di certo non le sarebbe stato di giovamento. In merito alla scuola da frequentare, il Tribunale riteneva opportuno iscrivere il minore presso l’istituto indicato dal padre per due ordini di ragioni: in primo luogo, lo stesso aveva ivi frequentato l’asilo e, in secondo luogo, la sorella maggiore vi avrebbe frequentato già la quarta elementare. Ciò evidenzia la comune volontà dei coniugi, manifestata qualche anno addietro, di iscrivere entrambe le figlie alla Petrarca (volontà ascrivibile sia all’offerta formativa sia all’equidistanza dell’istituto rispetto alle abitazioni di entrambi, abitando la madre al centro di Catania e il padre fuori città). Infatti il Tribunale scrive: “La scelta della scuola indicata dal padre assicura continuità scolastica al minore – che si troverebbe nello stesso ambiente dove ha frequentato l’asilo – e maggiori condizioni di serenità trattandosi della stessa scuola frequentata dalla sorella”. Non solo. Iscrivere la minore presso l’istituto indicato dalla madre, molto lontana da quello indicato dal padre, le creerebbe non poco stress: nei periodi di permanenza dei minori presso il padre, questi dovrebbe accompagnare la figlia maggiore in un istituto (entrata alle 8,10) e il figlio minore presso un diverso istituto (entrata 8,30) col rischio che quest’ultimo arrivi sempre in ritardo. Da non trascurare la flessibilità del lavoro della madre, la quale lavora in smart working per circa 5-6 ore al giorno. Ciò consentirebbe alla stessa di andare a prendere il figlio minore a scuola (anche se non limitrofa alla propria abitazione), preparare il pranzo e seguirlo nei compiti e nelle altre attività del pomeriggio. Alla luce di tutte queste ragioni, il Tribunale di Catania riteneva rispondente agli interessi del minore la sua iscrizione in prima elementare all’istituto indicato dal padre. La scelta della scuola indicata dalla madre, al contrario, avrebbe risposto unicamente agli interessi di quest’ultima, le cui richieste venivano dunque rigettate. Posto dunque il prezioso contributo fornito dal Tribunale di Catania nella valutazione dei parametri con cui valutare la scelta dell’istituto scolastico in caso di disaccordo tra i genitori, appare opportuno domandarsi se l’istituto del collocamento paritario alternato possa considerarsi maggiormente rispondente all’interesse del minore, rispetto al più frequente collocamento prevalente presso uno dei due genitori. Nel caso di specie, la grande distanza tra la scuola prescelta le abitazioni genitoriali (la madre al centro di Catania, il padre in un paese della provincia) imporrà in ogni caso stressanti ore di auto ad entrambi i figli, i quali dovranno sempre svegliarsi molto presto al mattino e (il minore) pranzare molto tardi (considerato che la maggiore svolge l’orario continuato). I giovanissimi scolari, inoltre, frequenteranno un istituto distante da entrambe le proprie abitazioni: ciò renderà certamente difficoltosa anche l’integrazione extrascolastica con i compagnetti, i quali abiteranno vicini tra loro e avranno dunque più facilità a stringere legami rispetto ai fratellini protagonisti del caso oggi analizzato (è noto che statisticamente le scuole elementari vengono scelte in relazione alla vicinanza con l’abitazione). Ci si domanda se nel caso oggi trattato il collocamento prevalente presso un solo genitore avrebbe giovato maggiormente ai minori, quantomeno sotto il profilo devoluto al Giudice. Posta comunque l’innegabilità dei noti vantaggi derivanti dal regime di affidamento paritario, ciò a cui si dovrà mirare è il continuo affinamento della ricerca giuridica sull’interesse dei figli minori di genitori separati, di cui il provvedimento esaminato è un chiarissimo esempio.