Questo, è quanto statuito dalla Settima sezione del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, – sentenza 15.04.2021, n. 4981. La persona offesa, in conseguenza di un sinistro stradale (tamponamento), era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Gemelli, che dopo le cure del caso, era stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni per “contusione al ginocchio sinistro con abrasione, contusione alla caviglia sinistra, distorsione rachide cervicale e trauma cranico non commotivo”. Successivamente, per prolungare la malattia, l’uomo ha prodotto una certificazione medica rilasciata in suo favore da un medico “non specializzato” (così il Tribunale nelle motivazioni, lasciando intendere che trattavasi di certificazione rilasciata da un medico di base) con una diagnosi di “dolorabilità ed algia” (senza tuttavia sottoporre il paziente ad alcun accertamento diagnostico) ed una prognosi che, in totale, superava i quaranta giorni. Il responsabile del sinistro era sottoposto a procedimento penale e, rinviato a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dall’articolo 590 bis CP. (Procedibile d’ufficio). All’esito del processo, con sentenza del 15 aprile scorso il giudice ha definito il procedimento con una sentenza di “non luogo a procedere ex art. 529 CPP”. Secondo il giudice di Roma, la certificazione medica successiva alla prima originata dal pronto soccorso, rilasciata da un medico “non specializzato, intendendo presumibilmente un medico di base” ed, in assenza di ulteriori riscontri diagnostici, non dimostrava “un aggravamento di natura diversa dall’iniziale processo patologico”. Il Giudice ha quindi considerato valida, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, solo la certificazione dell’ospedale che riportava una diagnosi di gg. 10 e, pertanto ha stabilito trattarsi dell’ipotesi prevista e punita dall’art. 590 CP e, non 590 bis CP. (Procedibile a querela di parte). Anche il Pubblico Ministero e, la difesa dell’imputato avevano concluso chiedendo che venisse dichiarata l’improcedibilità della domanda, previa riqualificazione del fatto, per difetto di querela. Tra l’ltro la giurisprudenza di legittimità è costante, nell’affermare che, la certificazione medica rilasciata da un medico non facente parte di una struttura pubblica, non può essere qualificata come certificazione amministrativa, e vanno quindi considerati validi soltanto i certificati di pronto soccorso/struttura pubblica e non i successivi certificati di prolungamento della malattia rilasciati da un medico privato senza compiere i necessari approfondimenti diagnostici.
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