Il contratto di ormeggio è un contratto atipico, non disciplinato dalla legge, mediante il quale un soggetto consente ad un altro soggetto di occupare un apposito spazio acqueo per l’ormeggio della sua imbarcazione, dietro pagamento di un corrispettivo. Contratto di atipico che trova la sua ragion d’essere nell’autonomia negoziale lasciata alle parti dall’ art. 1322 c.c. Nell’ambito dei contratti di ormeggio, trova applicazione l’ art. 1768 c.c. prevede che “Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia“. Il contratto può prevedere non solo la locazione di un posto ove ormeggiare l’imbarcazione, ma anche l’obbligo del gestore del porto di fornire una pluralità di servizi in favore del proprietario dell’imbarcazione stessa, tra cui la custodia del bene. In questo caso, il gestore è tenuto a garantire la sicurezza della struttura ricettiva, e quindi a risarcire il danno provocato al mezzo dalla violazione del dovere di protezione. Sono questi i principi affermati dalla Corte d’appello di Napoli (Presidente D’Ambrosio, Relatore Marinaro) nella sentenza 2508 del 30 giugno 2021. La controversia era stata promossa dalla proprietaria di un’imbarcazione a vela contro la società gestrice il punto di ormeggio. del natante; innanzi al Tribunale, l’attrice aveva chiesto il risarcimento dei danni provocati al suo mezzo dal cedimento dell’ormeggio di prua della società convenuta con il conseguente urto sul pontile galleggiante. PS: La Cassazione, con la sentenza n. 10484 del 2004, per quanto concerne l profilo probatorio inerente l’obbligo di custodia aveva precisato che “Incombe, pertanto, a colui, che fonda un determinato diritto o la responsabilità dell’altro contraente sulla struttura del contratto, dare la prova che il rapporto ha avuto ad oggetto non la semplice utilizzazione delle strutture portuali, ai fini dell’attracco e della sosta, ma altresì la custodia della imbarcazione”.
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