CATCALLING: COS’E’? di Martino GENTILE

Catcalling, termine di origine inglese, nasce dalla fusione delle parole “cat” (gatto) e “calling” (chiamare) e indica il vizio di rivolgere apprezzamenti e molestie per strada a donne e ragazze. Le vittime, generalmente donne, possono anche essere persone appartenenti a minoranze etniche, omosessuali o transessuali. Tale fenomeno assume rilevanza nel momento in cui il soggetto che subisce atteggiamenti simili si sente pervaso da uno stato di disagio e impotenza. In Italia, non vi è una fattispecie penale che punisce tale condotta. Il catcalling potrebbe essere ricondotto alla fattispecie prevista e punita all’art. 660 del codice penale, ossia il reato di molestia. La norma punisce chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno disturbo o molestia e prevede l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a € 516,00. Tuttavia, il comportamento de quo, per assumere una rilevanza penale, deve contraddistinguersi da insistenza eccessiva, invadenza e intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. La differenza sostanziale tra il reato di molestia e il catcalling risiede nel bene giuridico protetto: il primo, tende a tutelare la pubblica tranquillità; il secondo, invece, la dignità delle persona offesa. Appare ugualmente difficile ricondurre il fenomeno del catcalling alla serie di atti persecutori previsti, e puniti, dall’art. 612 bis del codice penale. Il c.d. stalking viene integrato da una serie di molestie protratte in un lasso di tempo, che può essere anche breve, e a condizione che la vittima subisca un pregiudizio concreto. Pregiudizio che non deve essere di carattere fisico ma morale (ansia, timore per l’incolumità, etc.). La differenza tra il catcalling e il reato di atti persecutori risiede proprio nella reiterazione del comportamento penalmente rilevante: assente nel primo caso, elemento caratterizzante nel secondo. In un quadro complesso e di difficile collocazione del catcalling nel sistema penalistico del nostro Paese, la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 55713 del 19 ottobre 2017) ha ritenuto integrato il reato di cui all’art. 660 del Codice Penale nel caso dell’insistente comportamento di chi corteggia, in maniera non gradita, una donna, seguendola per strada, così da costringerla a cambiare abitudini, essendo tale condotta rivelatrice di petulanza, oltre che di biasimevole motivo. Da come è facile desumere, bisognerebbe che il Legislatore intervenisse per normare tali comportamenti che, per molte donne, possono essere fonte di disagio e timore.  Oltre a una normativa ad hoc, occorrerebbe puntare sull’educazione e sul rispetto. (Dott. Martino Gentile, Studio Legale Gentile)

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