CLASS ACTION EX ART. 840 C.P.C

MERITOCRAZIA ITALIA 🇮🇹  COMUNICATO:  Class action – la nuova opportunità per i cittadini. Il prossimo 19 maggio 2021 partirà il nuovo sistema di class action ex art. 840 bis c.p.c. La relativa disciplina è introdotta con la l. 12 aprile 2019, n. 31 (poi modificata), ma la sua entrata in vigore è stata oggetto di continui rinvii. Da ottobre a novembre 2020, fino al maggio 2021. Ora dovremmo esserci quasi, ma l’applicazione della norma anticipa la direttiva 2020/1828/UE sull’azione rappresentativa, da recepirsi entro il 25 dicembre 2022, con operatività dal 25 giugno 2023. E si adombrano da più lati possibili problemi di interpretazione e sovrapposizione tra fonti di regolazione. Ci si chiede anche se la piattaforma ministeriale di raccolta delle adesioni sarà davvero pronta per tempo. Con recente provvedimento n. 19 del 2021, il Garante della privacy ha già emesso parere favorevole allo schema di dm Giustizia sull’istituzione dell’elenco degli enti legittimati a proporre una azione di classe. I rapporti tra la nuova azione e quella rappresentativa della direttiva 2020/1828 sono stati studiati anche dall’Assonime, che, nella circolare 4/2021, evidenzia alcune possibili interferenze. Secondo Assonime, molti aspetti andranno rivisti in funzione della disciplina europea, che prevede non solo risarcimenti, ma anche indennizzi, riparazioni, sostituzioni, riduzioni del prezzo, risoluzione del contratto o rimborsi del prezzo pagato. Peraltro, la direttiva impone più obblighi degli enti legittimati ad agire: rendere pubbliche le fonti di finanziamento; comunicare al giudice un resoconto finanziario delle fonti utilizzate per la specifica azione. Nei processi, poi, il diritto di chiedere a controparte di esibire le prove in proprio possesso vale, secondo la direttiva, anche a favore dell’impresa. Inoltre, a differenza della disciplina interna, dovrà anche essere stabilito che l’avvio dell’azione rappresentativa determina l’interruzione dei termini di prescrizione nei confronti dei consumatori interessati. Per le azioni risarcitorie, una previsione da riconsiderare sarà quella secondo cui l’impresa soccombente versi all’avvocato della controparte e al rappresentante comune degli aderenti compensi ulteriori rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e restituzione. Infine, la direttiva impone anche un ripensamento del meccanismo di tentativo preliminare di composizione amichevole, non contemplato dalla class action all’italiana. Cogliendo il suggerimento di Assonime (e, è da credere, anche del Garante), Meritocrazia Italia sollecita l’immediata istituzione di un gruppo di lavoro impegnato ad anticipare le modifiche da apportare al testo normativo, per recuperare fin da subito piena conformità al dettato delle regole europee, con soluzione di ogni dubbio interpretativo e di possibile sovrapposizione. È fondamentale non vanificare gli sforzi di regolazione, per evitare un controproducente dispendio di energia e risorse, ma soprattutto per non differire nel tempo l’attuazione di importanti strumenti di tutela, a beneficio dei cittadini già provati da un sistema di Giustizia che rivela, oggi più che in passato, importanti limiti di funzionamento.
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REDAZIONE

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