AUTOCERTIFICAZIONE COVID E DPCM … FACCIAMO UN PO’ CHIAREZZA! di Elena PERINI & Angelo RUBERTO

UN DPCM NON PUO’ DISPORRE ALCUNA LIMITAZIONE DELLA LIBERTA’ PERSONALE. COSI’ IL GIUDICE DI REGGIO EMILIA! Nei giorni scorsi ha suscitato tanto clamore, ma anche sconcerto e dubbi,  la sentenza del  giudice (Giudice dell’Udienza Preliminare) del tribunale di Reggio Emilia che ha stabilito che l’autocertificazione falsa relativa al famoso DPCM  del 08.03.2020  anti Covid non ha rilevanza penale ovvero non è reato. Due persone erano state tratte a giudizio per la violazione dell’art. 483 del c.p. perche attestavano falsamente ai carabinieri di essersi recati ad effettuare esami clinici. Dobbiamo da subito evidenziare che un conto sono le sanzioni amministrative, altro sono le sanzioni penali (le une sanzionate esclusivamente con il pagamento di una somma di denaro e, le altre finanche con la reclusione/arresto) e, da subito si sottolinea che la sentenza in commento si concentra sul reato di falso ideologico, e pertanto non riguarda in alcun modo le famose sanzioni amministrative di 400 euro oggetto di richieste di delucidazioni di tante persone,  anche nostri clienti. In verità il  Giudice di Reggio Emilia non solo si è occupato della questione relativa alla  sussistenza o meno del reato di falso ideologico, ma si è spinto oltre, ed ha affermato l’illegittimità dei DPCM anche traslati  in decreti legge. Si legge infatti nella sentenza “non può neppure condividersi l’estremo tentativo dei sostenitori, ad ogni costo, della conformità a Costituzione dell’obbligo di permanenza domiciliare sulla base della considerazione che il DPCM sarebbe conforme a Costituzione, in quanto prevederebbe delle legittime limitazioni della libertà di circolazione secondo l’articolo 16 della Costituzione e non della libertà personale”. Infatti, “come ha chiarito la Corte Costituzionale la libertà di circolazione riguarda i limiti di accesso a determinati luoghi il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi, ma giammai può comportare un obbligo di permanenza domiciliare“. Quando invece “il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone, allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale”, in piena violazione dell’art. 13 della Costituzione: “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”. Quindi? Da subito è doverosa una precisazione, ovvero che la sentenza del giudice di Reggio Emilia è una sentenza cd di merito e pertanto trova applicazione solo tra le parti del processo, che nel caso in esame erano la persone che avevano esibito la falsa dichiarazione alle forze dell’ordine. Sicuramente una sentenza importante ma non è,  assolutamente scontato che verrà seguita da altri magistrati. Per tornare alle numerose e legittime richieste di chiarimento in merito alla validità delle multe, al momento non abbiamo altri elementi, né notizie di altri Giudici di Pace,  al di là della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone dell’agosto scorso (riguardante specificamente la legittimità delle multe), per considerarle illegittime.   Solo il tempo ci dirà se questa statuizione di Reggio Emilia e quella di Frosinone rimarranno un caso isolato o se altri Giudici seguiranno lo stesso orientamento. ( Elena Perini, avvocato in Rovigo ed Angelo Ruberto, avvocato in Bologna)

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