ATTENZIONE ALLE TRUFFE IMMOBILIARI

Cosa c’è dietro l’angolo? Spesso anche  truffe immobiliari! Quindi attenzione. Consigli utili su come evitare di incappare in agenti immobiliari non abilitati?  Il settore offre lavoro agli scaltri della negoziazione, giovani che cercano di farsi le ossa nel mercato immobiliare maturando l’esperienza sul campo. Perché questo non è neanche un lavoro tanto facile, se non possiedi doti comunicative e capacità di intermediazione. Le principali leve motivazionali sono proprio queste, le capacità comunicative del perfetto mediatore, preziose per relazionarsi con i clienti e per gestire le trattative con professionalità. Ma non basta. Non basta solo la pratica della negoziazione per fare dell’agente un valido professionista, ma serve un percorso formativo e un iter documentato e convalidato da una regolare iscrizione alla Camera di Commercio. E questo, soprattutto per tutelare chi vuole vendere e comprare senza rischiare danni o truffe. Sembra una banalità, ma non lo è. In pochi sono consapevoli della probabilità di incappare in agenti immobiliari fasulli, ovvero non abilitati alla professione e senza nessun titolo per esercitare. Non è un caso raro che in molte agenzie si assuma personale non abilitato a svolgere la professione, che prende incarichi procedendo con documenti siglati da agenti abilitati. E questa modalità di procedere – che si chiama abusivismo – nasconde rischi concreti con conseguenze anche molto pesanti per i clienti. Come detto, i rischi di affidare l’incarico a intermediari non abilitati è quello di incappare in truffe immobiliari a causa di clienti non verificati, o comunque di non poter ricevere tutela in caso di errori, mancanze o lacune professionali che determinano danni economici non garantiti da nessuna polizza a copertura. Quindi attenzione: il primo passo – nel momento in cui ci si affida a un agente immobiliare – deve essere quello di informarsi se è regolarmente abilitato alla professione.   Gli agenti immobiliari abilitati  sono i professionisti della mediazione inquadrati nell’ordinamento giuridico italiano. Essi sono sempre identificabili attraverso il Codice REA rilasciato dalle Camere di Commercio e dal Codice Ateco (corrispondente al Codice 68.31). L’iscrizione nell’elenco tenuto  dalla Camera di Commercio sia come REA attivo che con  il codice Ateco 68.31, identifica l’agente immobiliare regolarmente abilitato e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per operare legittimamente. L’agente immobiliare, regolarmente abilitato, può: 1. presentare la proposta o richiesta d’acquisto o di affitto da sottoscrivere al cliente; 2. assumere l’incarico di vendita o affitto: 3. incontrare i clienti durante la visione degli immobili; 4. seguire le trattative e le varie fasi del contratto di affitto o compravendita (anche dopo la trattativa). Di fatto, quindi, l’agente immobiliare svolge un ruolo di mediazione tra le parti, seguendo e favorendo la trattativa per portarla a compimento con la vendita o la locazione di un immobile o di una attività commerciale. Può lavorare come libero professionista o all’interno di un’agenzia immobiliare. L’articolo 1754 del codice civile, infatti, chiarisce che l’agente immobiliare “mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Quali requisiti deve possedere l’agente immobiliare abilitato? Trattandosi di una professione coinvolta in operazioni commerciali che implicano un rapporto di mediazione, i requisiti che deve possedere un agente immobiliare abilitato per essere conforme alle normative, sono chiari e imprescindibili: a) iscrizione nel Registro delle imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), istituito presso le Camere di Commercio come mediatori immobiliari, agenti di affari in mediazione immobiliare o come agenti d’affari in mediazione immobiliare con mandato a titolo oneroso; b) obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei danni che possa arrecare alle parti e ai terzi per negligenze o errori professionali, a copertura di dipendenti o altre figure che svolgano attività per suo conto. Requisiti morali e professionali dell’agente immobiliare. La Legge n. 39 del 1989 chiarisce altresì che l’agente immobiliare deve possedere requisiti morali e professionali, per potersi iscrivere alla Camera di Commercio e svolgere la professione: 1. Requisiti morali e di onorabilità: non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; non essere stato condannato per i reati elencati nell’art. 2 lettera f) della Legge 39/89; non essere sottoposto a provvedimenti antimafia. 2. Requisiti professionali: 1. diploma di scuola secondaria superiore; 2. corso di formazione riconosciuto da ente pubblico come Regione, Albo o Collegio professionale (che può durare da un minimo di 80 ad un massimo di 200 ore e che può essere seguito in aula oppure online; 3. superamento dell’esame di idoneità presso la Camera di Commercio del proprio territorio, dopo il quale si ottiene la qualifica di agente immobiliare abilitati con validità su tutto il territorio nazionale. In seguito a questa abitazione, ci si può finalmente iscrivere al REA (Repertorio Economico Amministrativo) come ditta individuale o al Registro delle Imprese (se l’obiettivo è quello di aprire un’agenzia immobiliare in proprio). Come difendersi dalle truffe immobiliari e come assicurarti dell’abilitazione dell’agente immobiliare. Una prima avvertenza che ci sentiamo di darti è quella di non firmare mai documenti o moduli in bianco, e di controllare sempre che il modulo da sottoscrivere per l’incarico di vendita o la proposta di acquisto sia firmato dall’agente immobiliare che sta gestendo la pratica. DISCIPLINA: Gli articoli  del Codice Civile in materia sono: Art. 1754 Mediatore: È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Art. 1755 Provvigione: Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti (2950), se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità. Art. 1756 Rimborso spese: Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso. Art. 1757 Provvigione nei contratti condizionali o invalidi: Se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione. Se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione (1353 e seguenti). La disposizione del comma precedente si applica anche quando il contratto è annullabile (1425 e seguenti) o rescindibile (1447 e seguenti), se il mediatore non conosceva la causa d’invalidità. Art. 1758 Pluralità di mediatori: Se l’affare è concluso per l’intervento di più mediatori, ciascuno di essi ha diritto a una quota della provvigione. Art. 1759 Responsabilità del mediatore: Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono influire sulla conclusione di esso. Il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite (2008 e seguenti). Art. 1761 Rappresentanza del mediatore: Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla (1388) negli atti relativi all’esecuzione del contratto concluso con il suo intervento. Art. 1762 Contraente non nominato:Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti). Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.

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Redazione

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