Assegno unico e universale al via da luglio: a chi e quando spetta.
Tra le novità del 2021 nell’ambito della famiglia spicca una nuova misura, seppur attualmente non ancora in vigore: l’assegno unico familiare. Dal 1° luglio 2021 i nuclei familiari con figli a carico sino al ventunesimo anno di età dovrebbero poter godere di tale beneficio. L’assegno unico e universale è previsto con cadenza mensile per ogni figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza, per ogni figlio minorenne a carico, per ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico. L’assegno sarà riconosciuto inoltre per il figlio maggiorenne a carico sino al compimento del ventunesimo anno di età. L’importo sarà però inferiore e potrà essere corrisposto direttamente al figlio qualora ne faccia richiesta, al fine di favorirne l’autonomia. I requisiti per il figlio maggiorenne saranno i seguenti: frequenza di un percorso di formazione scolastica; svolgimento di un tirocinio o un’attività lavorativa limitata; stato di disoccupazione; svolgimento del servizio civile. L’ammontare dell’assegno sarà modulato sulla base della condizione economica della famiglia (rilevate dall’ISEE) e potrà essere concesso sia nella forma di somma di denaro a cadenza mensile, che come credito d’imposta. I richiedenti dovranno essere in possesso di alcuni requisiti quali: residenza e domicilio con i figli a carico in Italia; cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea; soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; residenza in Italia per almeno due anni consecutivi e/o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata biennale. L’assegno sarà riconosciuto ad entrambi i genitori, tra i quali verrà ripartito in egual misura o al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale. E per i genitori separati? In caso di separazione legale o divorzio l’assegno, i genitori potranno concordemente decidere chi dei due avrà diritto alla fruizione. In mancanza di accordo il beneficio sarà corrisposto al genitore affidatario, mentre in caso di affidamento congiunto e condiviso, invece, l’assegno sarà ripartito in egual misura tra i genitori.