VIOLENZA ECONOMICA di Martina LASAGNA

Sentiamo spesso parlare di violenza di genere, meno di violenza economica. Eppure si tratta di una forma di violenza assai diffusa, e che vede assai spesso nelle donne il genere vittima del sopruso. La violenza economica è però un fenomeno ancora poco noto, soprattutto a causa del carattere ambivalente delle condotte tipiche che integrano questa forma di violenza. Addirittura in alcuni casi, le donne ne sono vittime inconsapevoli. La violenza economica non si manifesta attraverso condotte attive, come lesioni o minacce, bensì attraverso il controllo economico del partner sino ad arrivare, ai livelli più gravi, al suo sfruttamento economico.

VIOLENZA ECONOMICA: CONDOTTE TIPICHE.  Le condotte attraverso le quali si esplica questo tipo di violenza sono variegate. Ciò che rende i contorni del fenomeno poco nitidi è il fatto che gli indici di analisi su cui si basa, se presi singolarmente, possono essere ricondotti a situazioni che poco hanno a che vedere con la violenza. E’ per esempio il caso della moglie cui è vietato l’utilizzo della carta di credito del marito o che vede intestato su di sé il mutuo della casa coniugale pur non essendo titolare dell’immobile. In mancanza di ulteriori elementi, situazioni di questo tipo non ritraggono necessariamente un quadro di violenza economica. Quando però ad uno o più di questi indici, si accompagnano richieste insistenti sulle spese sostenute, piuttosto che altre forme più o meno velate di controllo, può iniziare a parlarsi di violenza economicaCondotte tipiche di questa forma di abuso da parte del partner si ritrovano per esempio nel: negare l’accesso alla carta di credito o al bancomat del partner; celare a quest’ultimo la reale situazione economica della famiglia; impedire la partecipazione alla gestione dei fondi familiari; richiedere la rendicontazione analitica delle spese sostenute; imporre al partner di fare da prestanome o da garante; far firmare documentazione poco chiara, in assenza delle dovute spiegazioni; far indebitare il partner per spese estranee ai bisogni familiari. In alcuni casi la violenza economica sfocia in un vero e proprio sfruttamento economico del partner.  Da un’indagine condotta da Centro Veneto Progetti Donna – Auser (luglio 2020), è emerso che in diversi casi le donne intervistate fossero intestatarie del contratto di mutuo pur non essendo esclusive titolari della casa coniugale, di cui era proprietario solo il marito (6,3%) o di cui erano cointestatarie (12,5%). In nessun caso, nell’indagine in questione, un tale squilibrio si è verificato ai danni del marito. La violenza economica così perpetrata, se non riconosciuta e contrastata, può condurre a conseguenze particolarmente gravose, soprattutto in caso di separazione.                                                                                          VIOLENZA ECONOMICA, SEPARAZIONE. Con la separazione personale fra coniugi, la violenza economica si acuisce, sino a pregiudicare, in alcuni casi, il diritto al mantenimento della donna. Conoscere l’effettiva condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare, in sede di separazione, è cruciale. E’ anche sulla base di tale indice, infatti, che il Giudice della separazione – in mancanza di accordo – stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto in favore della prole e del coniuge privo di redditi propri. Per questo è essenziale in questa fase fotografare la condizione di ciascun coniuge avuto riguardo ad aspetti come:  la capacità reddituale;  il patrimonio immobiliare; eventuali beni ereditari; i veicoli posseduti; i conti correnti utilizzati; i titoli e altre forme di investimenti.  Tuttavia in sede di separazione, il coniuge vittima di violenza economica ha non poche difficoltà nel ricostruire la condizione economico-patrimoniale del coniuge maltrattante, soprattutto quando quest’ultimo svolge un’attività imprenditoriale autonoma. Capita spesso infatti che quest’ultimo tenga all’oscuro il partner sulla reale entità delle proprie sostanze. Analogamente accade quando la donna non conosce il numero di conti correnti posseduti dal marito e gli investimenti finanziari dallo stesso posseduti. Questa asimmetria informativa può portare a non poche difficoltà nel dimostrare al Giudice l’effettiva capacità reddituale dell’altro coniuge. Per sopperire a tale mancanza, in sede di separazione, è possibile ricorrere a diverse soluzioni, come le indagini della Polizia Tributaria, ai sensi dell’art. 337 ter ultimo comma c.c.  Ecco allora che riconoscere e prevenire la violenza economica è essenziale per riconquistare l’indipendenza anche dopo il matrimonio.                                                VIOLENZA ECONOMICA: E’ REATO?  La violenza economica non è espressamente prevista come reato autonomo nel nostro ordinamento. Tuttavia, nel panorama normativo italiano, esistono diverse disposizioni che, seppur in via frammentaria, possono trovare applicazione in relazione al fenomeno. L’Italia è, infatti, firmataria della Convenzione di Istanbul dell’11/5/2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Si tratta del primo strumento giuridico a fare espressa menzione della violenza economica come forma di discriminazione (art. 3). In forza dell’art. 12 della Convenzione, ogni Stato aderente si impegna a contrastare: pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini“. (Art. 12 Convenzione di Istanbul). Proprio in considerazione dell’adesione a questo strumento internazionale di lotta alla violenza di genere, le norme dell’ordinamento giuridico italiano dovranno essere interpretate in aderenza a tale disposto. E’ il caso del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), la cui applicazione può essere estesa in caso di violenza economica, come riconosciuto dalla Cassazione: “La condotta di maltrattamenti contro familiari o conviventi può consistere anche nella privazione pressoché totale del sostegno economico ai danni della persona offesa, a maggior ragione se unita ad ulteriori condotte vessatorie di altro genere”. (Cass. pen. Sez. III, 19/01/2016, n. 18937) Esistono inoltre disposizioni di legge che fanno espressa menzione del fenomeno della voilenza economica nell’ottica della sua repressione. E’ il caso dello strumento dell’ammonimento da parte del questore che procede dietro segnalazione, anche in forma anonima, relativa a condotte che integrano ipotesi di violenza domestica, inclusa la violenza economica (art. 3 D.L. n. 93/2013). Anche nell’ambito del processo civile esistono disposizioni finalizzate a contrastare gli abusi familiari intesi come prevaricazione di un partner rispetto all’altro. Ai sensi dell’art. 342 bis c.c. è possibile ricorrere ad un ordine di protezione da parte del Giudice in caso di condotte pregiudizievoli dell’integrità fisica o morale del partner. Ecco allora che, in caso di condotte gravemente pregiudizievoli per la propria indipendenza economica, il coniuge o il convivente potrà richiedere un ordine di allontanamento dalla casa familiare a propria tutela. Se la violenza economica si traduce nel togliere al coniuge ogni forma di sostentamento, ben potrebbe ipotizzarsi il reato di violazione degli obblighi di assistenza (art. 570 c.p.), che, in caso di omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento, assume le vesti dell’art. 570 bis c.p. Il panorama normativo italiano, seppur frammentario, è quindi piuttosto variegato. In ogni caso è essenziale raccogliere gli elementi di prova a dimostrazione della violenza così da corroborare la propria posizione dinnanzi al Giudice.                                                                                                                                                                                                                 VIOLENZA ECONOMICA: CONCLUSIONI .  La miglior forma di contrasto alla violenza di genere, inclusa quella economica, rimane la prevenzione. Ecco allora che, in aderenza agli obiettivi sanciti dalla Convenzione di Istanbul, occorre intraprendere un’opera di contrasto agli stereotipi che vedono le donne italiane ancora in prima linea nelle ore giornaliere dedicate alla cura della famiglia. Secondo il report dedicato alle donne e all’economia italiana, stilato dalla Banca d’Italia nel 2019, le donne italiane spendono in media oltre 5 ore al giorno alla cura della famiglia, contro la media di 1,5 ore degli uomini italiani. Da ciò consegue che l’Italia, rispetto agli altri 18 paesi dell’Unione Europea che hanno partecipato all’indagine (Harmonized European Time Use Survey 2010), è risultata essere il paese con il gap più elevato rispetto alle ore giornaliere investite nella cura familiare. Un tale risultato può trovare spiegazione negli stereotipi di genere che individuano nella donna l’unico membro della famiglia con funzioni di caregiver.  Dalla stessa indagine di Banca d’Italia è emerso come, rispetto agli altri paesi dell’UE, l’Italia mantenga un approccio conservatore rispetto alle politiche di welfare, individuando nel nucleo familiare il centro assistenziale primario, lasciando in seconda battuta l’intervento statale. I numeri del report ci restituiscono una realtà dove i sovvenzionamenti statali vengono convogliati a favore della spesa previdenziale (65,1% in Italia contro il 57,4% della media UE), riservando ai supporti alle famiglie una minima parte: il 7,6%, contro il 10% della media UE.E anche laddove viene elargito al nucleo familiare un sostegno economico, raramente questo si traduce in un aiuto concreto (come potrebbe essere il sovvenzionamento della scuola primaria), ma si riduce ad un contributo economico privo di destinazione d’uso. Il quadro economico-politico così delineato, rappresenta il terreno fertile per il fiorire di abusi e condotte finalizzate al controllo economico della donna. L’auspicio è pertanto quello di promuovere la cultura della consapevolezza e della lotta contro ogni forma di abuso più o meno evidente. Portare i temi del pregiudizio, degli stereotipi di genere e dell’abuso economico nelle scuole, discutendone apertamente, è una delle strade per seminare la cultura del rispetto e della condivisione contro ogni forma di violenza di genere. ( Martina Lasagna, Avvocato,  Consigliere Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Genova, https://studiolegalelasagna.com/violenza-economica-separazione/)

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