BACIO SULLA GUANCIA: E’ VIOLENZA SESSUALE di Luciano PACIONI

Bacio subdolo sulla guancia accompagnato da complimenti: è violenza sessuale. Nessuna giustificazione per l’uomo sotto processo. Evidente, secondo i Giudici, la gravità della condotta da lui tenuta nei confronti di una donna. Decisivi alcuni dettagli, come la modalità subdola del gesto e il palpeggiamento verificatosi il giorno dopo il bacio.  (Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 6158 del 2021; depositata il 17 febbraio).  A essere passata ai ‘raggi X’ è la condotta tenuta dall’imputato nei confronti di una donna a cui si era rivolto per vedere sistemata la copertura dei sedili della sua auto. Proprio sul luogo di lavoro della donna, difatti, le ha dato un bacio sulla guancia, le ha rivolto alcuni complimenti e le ha sfiorato il seno – involontariamente, si è difeso l’uomo –. Per chiudere il cerchio, poi, il giorno dopo il bacio è arrivato anche un palpeggiamento, sgradito anch’esso alla donna. Delineato il quadro probatorio, i Giudici di merito hanno ritenuto colpevole l’uomo, sia in primo grado che,  in appello, del reato di violenza sessuale.  Col ricorso in Cassazione il difensore dell’uomo ha provato  a ridimensionare il fatto, proponendo una lettura diversa del comportamento tenuto dall’imputato nei confronti della donna. Secondo il difensore  ci si trova di fronte a un comportamento che «non ha alcuna rilevanza penale, essendosi limitato l’uomo ad effettuare un semplice gesto di cortesia, con un bacio sulla guancia della donna, costituitasi parte civile, che non ha palesato al riguardo alcun fastidio». Secondo il legale, poi, non si può ignorare che «rientra nella categoria degli atti sessuali il bacio sulla bocca, in quanto inerente una zona erogena» mentre tale non è «quello dato sulla guancia». Invece «la donna ha frainteso a posteriori il senso del citato gesto».  A questo proposito, egli spiega che «successivamente al primo bacio nel contesto della realizzazione di lavori di sistemazione della copertura dei sedili dell’auto del suo cliente, commissionata alla donna, quest’ultima si introdusse nel veicolo per sistemare la gomma piuma, di difficile collocazione, e in quel frangente l’uomo tentò di aiutarla, venendo occasionalmente – e senza alcuna volontà – in contatto con il seno della donna». In sostanza, secondo il legale è evidente l’assenza del dolo nella condotta. Inoltre, non si può dare «valenza erotica» ad un «innocente bacio su una guancia», sostiene il legale, richiamando «i complimenti» pronunciati dall’uomo all’indirizzo della donna e «il successivo palpeggiamento», compiuto il giorno dopo il bacio. Fondamentale, quindi, non solo la ricostruzione dell’episodio, delineata tra primo e secondo grado, ma anche il richiamo alla «nozione di atti sessuali».  In questa ottica i Giudici della Cassazione hanno ritenuto fondamentale riconoscere il peso specifico dei «complimenti pronunziati in occasione del bacio» e quello della «modalità repentina e subdola del gesto». Per i magistrati è corretta «la qualificazione del bacio sulla guancia in termini di atto sessuale penalmente rilevante», proprio tenendo presenti «le modalità repentine e subdole» del gesto e «i complimenti rivolti alla donna». Questo contesto è ritenuto «già idoneo per giustificare una lettura tutt’altro che innocente dell’azione» compiuta dall’uomo. Ma a dare ulteriore forza alla tesi accusatoria è anche «il richiamo al palpeggiamento» subito dalla donna il giorno successivo al bacio. Ciò conferma «la valenza sessuale delle condotte» dell’uomo. Sacrosanta, perciò, anche secondo la Cassazione, la condanna dell’uomo per il reato di «violenza sessuale».

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Redazione

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