Fermo pesca: Il fermo pesca è un provvedimento che regola la pesca durante i periodi riproduttivi dei principali organismi marini oggetto di commercializzazione. Esso si concentra principalmente sui sistemi di pesca invasivi (reti a strascico, reti a divergenti e reti volanti) per garantire la salvaguardia della fauna marina. L’inizio e la durata del fermo pesca nei mari italiani varia a seconda delle zone e delle coste ed, ogni anno il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emana il decreto ministeriale dove sono specificate le date in cui è obbligatorio l’arresto temporaneo della pesca. Ci possono essere variazioni di anno in anno ma, generalmente, il fermo pesca segue i periodi riproduttivi delle specie marine quindi si concentra in estate e può arrivare fino in autunno. Cosa, comunque, che ha fatto sempre pensare visto che l’estate è proprio il periodo in cui si concentra il turismo balneare di massa e, che fa aumentare i consumi di pesce. Normalmente, il fermo pesca segue un andamento, detto a staffetta, in base alla riproduttività dei pesci e anche per dare l’opportunità agli addetti del settore e ai consumatori di trovare sempre sui banconi del pesce italiano, quindi il fermo pesca inizia da Trieste scendendo giù fino a Rimini (Alto Adriatico), si concentra poi nel Basso Adriatico, gira nel Mar Ionio e arriva nel Mar Tirreno.
Normalmente i periodi di femo sono così individuati:
- Nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 43 giorni consecutivi dal 26 luglio al 6 settembre,
- nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari l’interruzione temporanea dell’attività’ di pesca è disposta per 43 giorni consecutivi dal 16 agosto al 27 settembre,
- nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività’ di pesca per 30 giorni consecutivi dal 19 settembre al 18 ottobre.
La legge di Bilancio 2021 ha previsto le risorse finanziarie ai fini dell’erogazione, anche per l’anno 2021, dell’indennità onnicomprensiva giornaliera pari a 30,00 euro, prevista per i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla Legge 13.3.58 n. 250 e, sono stabilite nelle seguenti misure:
a) 12 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
b) 7 milioni di euro, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.