GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

REATI OSTATIVI AL NUOVO CONCORDATO IN APPELLO: NESSUN PROFILO DI INCOSTITUZIONALITA’⚖  Per la Seconda Sezione della Corte D’Appello di Bologna, l’art. 599 bis comma 2 c.p.p., nella parte in cui indica fattispecie di reato ostative alla richiesta di concordato con rinuncia ai motivi di appello, tra cui quella di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p.p. per la quale si procedeva nel caso di specie, non viola gli articoli 3, 111 della Costituzione. Secondo la difesa dell’imputato tale preclusione costituiva una irragionevole disparità di trattamento processuale, in considerazione ad un istituto c.d. “neutro” dal punto di vista premiale, non trattandosi di un rito speciale. Per di più l’irragionevolezza di questa preclusione non si concilierebbe con la ratio della reintroduzione del concordato in appello, ossia l’economia processuale. L’ingiustificata disparità di trattamento processuale si riscontra anche nella “coesistenza” nel codice di rito del divieto di proporre il concordato di cui all’art. 599 bis, mentre non vi è preclusione alcuna nel presentare richiesta di patteggiamento per il medesimo reato, sempre se contenuta nel limite di due anni di reclusione (il reato di violenza sessuale è infatti ostativo solamente nel caso di c.d. patteggiamento “allargato”, come previsto dall’art. 444 comma 1 bis c.p.p.), istituto che, come ben noto, comporta importanti benefici in termini di trattamento sanzionatorio ed altro. Infine, viene evidenziato come il legislatore non abbia inserito nella categoria dei reati ostativi ex art. 599 bis comma 2 c.p.p. il più grave delitto di omicidio doloso, generando quindi una ulteriore netta disparità di trattamento processuale. A diversa conclusione giunge la Corte che, rigettando l’eccezione, ritiene tale scelta rientrante nella facoltà del legislatore, il quale legittimamente può differenziare il trattamento per diverse categorie di reati, in particolare per quelli considerati di maggior rilevanza, come quello di specie. (Ordinanza Corte d’Appello 2^ Sez. Bologna del 30.06.2020) di Andrea Valentinotti.

DIRITTO DI DIFESA SEMPRE E COMUNQUE⚖⁣ In tema di sanzioni disciplinari, deve essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di piena esplicazione del diritto di difesa e, quindi, anche la possibilità, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, di maturare “un ripensamento” circa la maggiore adeguatezza difensiva della rappresentazione anche orale degli elementi di discolpa, rimanendo al datore di lavoro precluso ogni sindacato sulla condotta del dipendente.(Cass. civ., Sez. lavoro, 22 settembre 2020, n. 19846)

 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO PERSONA DISABILE⚖⁣  È discriminatorio il licenziamento senza accomodamento ragionevole. È illegittimo il licenziamento della persona disabile da parte del datore di lavoro se quest’ultimo si è rifiutato di prendere “accomodamenti ragionevoli” per salvaguardare il posto di lavoro del primo, secondo quanto stabilito dal Tribunale di Firenze
seguendo il concetto oramai pacificamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità di “accomodamento ragionevole”. Questo consiste in modifiche e adattamenti della prestazione lavorativa, connotati da necessità e adeguatezza, che non impongono un onere eccessivo o sproporzionato al datore e che, al contempo, consentono al lavoratore disabile di mantenere il proprio posto di lavoro. Sarà pertanto discriminatorio il licenziamento posto in essere senza un preventivo tentativo di modifica degli orari e delle modalità della prestazione lavorativa che consentano al disabile di preservare il proprio posto di lavoro. (Tribunale di Firenze con la sentenza del 20 marzo 2020 n. 150)

IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA NON PRECLUDE IL RICORSO⚖⁣  Il pagamento di quanto dovuto eseguito dal contribuente in modo non spontaneo, ma per evitare successivi atti esecutivi in proprio danno, non comporta acquiescenza alla pretesa tributaria e di conseguenza non determina la cessazione della materia del contendere. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20962 depositata il 01.10.2020.

IN MATERIA DI DIFETTO DI POTERE GIURISDIZIONALE⚖ : Le Sez. U. della Corte di Cassazione,  hanno rivolto alla Corte di giustizia il seguente quesito su questione pregiudiziale – Se gli artt. 4, par. 3, 19, par. 1, TUE e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino alla interpretazione e applicazione degli artt. 111, ottavo comma, Cost., 360, primo comma, n. 1 e 362 primo comma c.p.c. e 110 c.p.a., quale si evince dalla prassi giurisprudenziale nazionale, secondo la quale il ricorso per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite per “motivi inerenti alla giurisdizione”, sotto il profilo del cd. “difetto di potere giurisdizionale”, non sia proponibile come mezzo di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato che, decidendo controversie su questioni concernenti l’applicazione del diritto dell’Unione, omettano immotivatamente di effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in assenza delle condizioni, di stretta interpretazione, da essa tassativamente indicate ( partire dalla sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81) che esonerano il giudice nazionale dal suddetto obbligo, in contrasto con il principio secondo cui sono incompatibili con il diritto dell’Unione le normative o prassi nazionali, seppure di fonte legislativa o costituzionale, che prevedano una privazione, anche temporanea, della libertà del giudice nazionale (di ultimo grado e non) di effettuare il rinvio pregiudiziale, con l’effetto di usurpare la competenza esclusiva della Corte di giustizia nella corretta e vincolante interpretazione del diritto comunitario, di rendere irrimediabile (e favorire il consolidamento del) l’eventuale contrasto interpretativo tra il diritto applicato dal giudice nazionale e il diritto dell’Unione e di pregiudicare la uniforme applicazione e la effettività della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive derivanti dal diritto dell’Unione. (Cassazione SU, Ordinanza interlocutoria del 18.09.2020)

FALSO INNOCUO⚖⁣ La Cassazione interviene sul falso c.d. innocuo. Rifacendosi alla giurisprudenza conforme,  afferma nella sentenza sotto indicata,  che in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. Questa pronuncia, pertanto, può essere presa nella dovuta considerazione al fine di verificare se ricorra o meno una ipotesi di falso di questo tipo. Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su tale tematica giuridica, dunque, non può che essere positivo. (Cass. V Sez. Pen. sentenza n. 26511 del 21.09.2020)

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