RIDUZIONE IMU PER UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO AL FIGLIO

RIDUZIONE IMU del 50 %,  per le unità immobiliari, concesse in comodato dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado. (Genitori e figli).

La riduzione della base imponibile dell’IMU è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (art.1, c. 10, legge 208 del 2015) che ha modificato l’articolo 13 del  Decreto legge  201 del 2011. “per le unita’ immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita’ abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”. REQUISITI PER USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE:  1) Possesso di un solo immobile.  Per quel che riguarda dunque il requisito del possesso di “un solo immobile” in Italia, nella circolare è stato precisato che la disposizione si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione. Lo stesso, ovviamente, anche per il possesso delle pertinenze, in quanto non possono considerarsi immobili ad uso abitativo. In riferimento alle pertinenze, peraltro, la stessa circolare sottolinea che nel caso in cui il comodato riguardi non solo l’immobile per uso abitativo ma anche le sue pertinenze, anche a queste si applica la riduzione della base imponibile nel rispetto delle disposizioni previste per la prima casa. Quindi l’agevolazione è ammessa nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Per cui se ad esempio, oggetto del comodato è un appartamento con un garage (C/6) e una soffitta (C/2), allora la riduzione della base imponibile si applica a tutti gli immobili indicati, mentre è ininfluente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (C/6). Un altro caso affrontato dalla circolare è quello del possesso, oltre all’immobile da cedere in comodato, di un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale ad uso strumentale, ai sensi dell’art. 9, comma 3- bis, del decreto legge  30 dicembre 1993, n. 557.  Comma 3 bis. “Ai fini del riconoscimento della ruralita’ degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni: a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:1) dal soggetto titolare del diritto di proprieta’ o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all’attivita’ agricola svolta; 2) dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile e’ asservito; 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; 4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attivita’ svolta in agricoltura; 5) da uno dei soci o amministratori delle societa’ agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale. … omissis …Le norme considerano come strumentale anche l’immobile destinato “ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento”. Il possesso di un immobile di questo tipo, sottolinea la circolare, non è comunque di ostacolo alla riduzione dell’IMU su quello concesso in comodato poiché la legge lo considera strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo tout court. Per quel che riguarda invece i casi di comproprietà, l’agevolazione può essere riconosciuta in riferimento alla situazione di ciascun singolo comodante (ossia se possiede o meno altri immobili per uso abitativo e a seconda della loro ubicazione), in riferimento alla sua quota di possesso. 2) La registrazione del contratto. Indispensabile per ottenere l’agevolazione è la registrazione del contratto di comodato. Il comodato in quanto tale può essere redatto in forma verbale o scritta. In caso di forma scritta c’è obbligo di registrazione entro 20 giorni dalla stipula. In ogni caso l’agevolazione spetta a partire dalla data di stipula del contratto (risoluzione del Dipartimento delle finanze 1/DF del 2016).

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