E’ legittimo porre a carico dei nonni, una parte dell’assegno di mantenimento dei nipoti se la madre ed i suoi genitori non riescono a coprire le spese ed il padre non versa il dovuto. Con Ordinanza n. 14951 del 2020, pubblicata il 14 luglio la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento secondo il quale gli ascendenti sono tenuti a versare il mantenimento ai nipoti se il genitore non provvede. Anche se l’obbligo degli ascendenti nei confronti del minore risulta essere soltanto sussidiario rispetto a quello dei genitori e non è possibile richiedere direttamente il pagamento dell’assegno alimentare ai primi, tuttavia, per i giudici della sesta sezione della cassazione, se è provato che la madre o il padre non versano il contributo dovuto, è sempre il nonno a dover pagare. CASO: La Cassazione ha rigettato il ricorso di un nonno, già condannato in primo e secondo grado, rispettivamente dal Tribunale di Perugia e dalla Corte d’Appello, a pagare 130 euro al mese come contributo per il mantenimento del nipote. Tra le doglianze del ricorrente e, ritenute infondate, vi era quella che l’ex nuora non avesse dimostrato di non poter aumentare il proprio reddito né dedurre che il padre lavorasse come addetto all’accoglienza presso un’agenzia investigativa. L’assegno a carico dell’ascendente è dovuto anche se la mamma vive presso i suoi genitori, che a loro volta l’aiutano a crescere il figlio. Nel caso in questione, inoltre, trattavasi di minore malato e bisognoso di terapie riabilitative che la madre non risultava essere in grado di garantire col suo stipendio di 1.100 euro al mese. Pertanto, per i giudici di legittimità, in questi casi non vi è dubbio che sussista l’obbligo del nonno, che pure deve ritenersi soltanto subordinato a quello dei genitori. Infatti, in base all’articolo 148 codice civile il mantenimento dei minori compete in via primaria e integrale ai genitori. Se uno non può o vuole adempiere il suo dovere, deve essere l’altro a farvi fronte per intero, dando fondo a tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la capacità di lavoro; il tutto nel preminente interesse dei figli, salvo poi convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di quest’ultimo. E quando uno dei due genitori è in grado di mantenere il minore, non gli è consentito rivolgersi ai nonni soltanto perché l’altro non provvede. Nella vicenda approdata innanzi ai giudici di legittimità, invece, la donna aveva documentato l’impossibilità di riscuotere il mantenimento dal padre del bambino. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Contenuto dell’art. 148 c.c. trasposto nell’art. 316 bis c.c. Art. 148 c.c.: “I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis”. Art. 316-bis c.c. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità’, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. L’obbligo di concorso degli ascendenti sussiste non solo nei casi di impossibilità oggettiva di mantenere i figli ma anche in caso di omissione volontaria Scopo della norma è tutelare con celerità i minori. (Tribunale di Parma decreto del 26 maggio 2016). L’obbligo di mantenimento di cui all’art. 147 c.c. non è limitato ai bisogni elementari della persona ma prevede ogni voce di spesa indispensabile a garantire al figlio una qualità di vita appropriata secondo lo standard dell’ambiente sociale nel quale la famiglia vive (tenore di vita).
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