Specificatamente l’articolo 5-ter prevede, infatti, in alcune ipotesi specificatamente individuate, l’obbligo di notificare al contribuente, prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, un invito di cui all’articolo 5, comma 1 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.
Il contribuente qualora non risponda all’invito della Agenzie delle Entrate gli viene preclusa la possibilità di attivare la procedura in adesione per la composizione del procedimento accertativo.
Mentre il comma 2 dell’articolo 4-octies del decreto, inoltre, prevede che le disposizioni del comma 1 del medesimo articolo, con particolare riferimento all’obbligatorietà dell’avvio del procedimento di accertamento con adesione, si applicano agli avvisi emessi a partire dal 1° luglio 2020.
L’invito di cui all’articolo 5-ter è applicabile esclusivamente per la definizione degli accertamenti in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto, considerato che il nuovo obbligo è stato inserito nel Capo II del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
La mancata attivazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto impositivo «qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato», viceversa qualora sia il contribuente a non rispondere all’invito decadrà dalla facoltà di opporsi in sede di accertamento in adesione agli addebiti che formeranno l’atto accertativo.
Per info: https://www.studiolegaledmg.it – Avv Emanuele Di Maso Bologna, Emilia Romagna.