SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VELLETRI. SEPARAZIONE ADDEBITATA AL CONIUGE CHE VA A VIVERE CON L’AMANTE. Il Tribunale ha anche disposto il mantenimento in favore della moglie dopo averne riscontrato i presupposti: ai) non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l’assegno; b) mancanza da parte della moglie di adeguati redditi propri; c) sussistenza di una disparità economica fra i coniugi tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile.(Cfr. Tribunale Velletri Sezione I^, Sentenza del 23.04.2020)
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI – SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di R.G. 2962/17
avente ad oggetto: separazione giudiziale coniugi
promossa da
M.L., nato a V. (R.) il (…), cod. fisc. (…), rappresentato e difeso dall’avv. Massimo GUADAGNO, cod. fisc. (…), giusta delega in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colleferro (RM), alla Via Bruno Buozzi n. 35;
PARTE ATTRICE RICORRENTE
Contro
D.A. nata a R. il (…) C.F. (…), residente in L. (R.), Via dei V. n. 66, rappresentata e difesa dall’avv. Alessia ROCCA del Foro di Tivoli (C.F. (…)) con il patrocinio a carico dello Stato (Istanza n. 546/2017 del 31.12.2017 (all. 1), con domicilio digitale eletto ai fini del presente procedimento ai sensi dell’art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012 convertito in L. n. 221 del 2012 come modificato dal D.L. n. 90 del 2014 convertito in L. n. 114 del 2014 all’indirizzo PEC …… e comunque presso il suo studio in …….. si indicano, ai sensi dell’art. 176 c.p.c., quale numero di fax per la ricezione degli avvisi di cancelleria il n. (…) e quale indirizzo di posta elettronica …..;
PARTE CONVENUTA RESISTENTE
E con l’intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente notificato alla sig.ra D.A., il sig. M.L. chiedeva che il Tribunale adito disponesse, in sede presidenziale, i provvedimenti temporanei ed urgenti come qui appresso indicati:
A) i coniugi vivranno separati con l’obbligo del mutuo rispetto. B) La casa coniugale, sita in L. (R.), alla Via D. V. n. 66, int. 4, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, verrà lasciata nella disponibilità della Sig.ra D.A. con tutti i mobili ivi contenuti, e continuerà a risiedervi con i figli. C) Il mutuo residuo relativo all’immobile sito in L. (R.), alla Via D. V. n. 66, int. 4, verrà assunto al 50% da entrambi i coniugi; in particolare, a fronte di rate mensili di Euro 700,00 cadauna, il Sig. M.L. verserà l’importo di Euro 350, mentre la restante parte pari ad Euro 350,00 verrà corrisposta dalla Sig.ra A.. D) L’autovettura modello Renault CLIO targata (…), di proprietà della Sig.ra A., resterà in uso alla medesima. E) I figli minori F. e C.L. continueranno a risiedere con la Sig.ra A. e su di essi entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale, in regime di affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: il martedì ed il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 19.30, salvo modifica dei giorni e dell’orario da concordare previamente con la madre, anche in base alle esigenze dei ragazzi e degli impegni di lavoro del sig. M.L.; ed ogni due settimane dalle ore 10,00 del sabato alle ore 10,00, con pernotto, alle ore 19.30 della domenica allorché li ricondurrà presso la madre. Quanto alle festività, i minori, previo accordo tra i genitori, trascorreranno le solennità natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre. Il giorno dei rispettivi compleanni verrà passato con entrambi i genitori. Per quanto concerne il periodo estivo (mese di agosto), i figli, previo accordo tra coniugi, resteranno per quindici giorni con la madre e per i restanti quindici con il padre. In difetto di accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i minori dal 16 agosto al 30 agosto. F) Il Sig. M.L. verserà mensilmente (entro il giorno 05 di ogni mese), per il mantenimento dei figli minori, l’importo complessivo di Euro 400/00 (Euro 200 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie per i bambini. G) Il Sig. M.L. corrisponderà alla Sig.ra D.A. l’importo di Euro 300/00 quale assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Si costituiva la Sig.ra D.A. con patrocinio a carico dello Stato, aderendo alla domanda di separazione, ma chiedendo che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, il quale avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale da anni, ovvero già in costanza di matrimonio, con un’altra donna, con la quale, attualmente, sarebbe convivente.
Inoltre, la resistente chiedeva un contributo al mantenimento per sé pari ad Euro 2.000,00, essendo priva di occupazione, nonché un assegno di mantenimento di complessivi Euro 1.000.00 per i figli minori, oltre alla concorrenza al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell’80%.
Per quanto concerne l’affidamento concordava con il ricorrente in ordine al regime dell’affido condiviso dei figli minori, F. e C., con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, con possibilità per il padre di vederli secondo le modalità meglio specificate nella comparsa ed in particolare con una frequentazione compatibile con la tenera età del figlio C..
A scioglimento della riserva assunta dal Presidente f.f. del Tribunale di Velletri all’udienza del 14.09.2017, venivano adottati i seguenti provvedimenti:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l’obbligo di mutuo rispetto. 2) Dispone l’affidamento condiviso dei figli minori F. e C. con collocazione prevalente presso la madre signora D.A. con la quale è rimasto a convivere anche l’altro figlio maggiore d’età, E.. 3) La casa coniugale lasciata in godimento alla signora D.A., unitamente al relativo arredo. 4) Possibilità per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita da scuola fino alle ore 20,00 e, per la sola F., a week end alterni dal sabato mattina fino alla domenica alle ore 20,00, compatibilmente con le esigenze della ragazza. Per quanto riguarda C., possibilità per il padre di vederlo e tenerlo con sé nel week end anche per l’intera giornata del sabato e della domenica riaccompagnandolo presso la casa della madre alle ore 19,30, senza pernottamento, in ragione della tenera età del bambino; nel periodo estivo, possibilità per il sig. L. di restare 15 giorni con la figlia F., anche non consecutivi, previo accordo tra i genitori, festività natalizie e pasquali ad anni alterni tra i genitori; opportunità, per il padre, di tenere con sé il figlio C. per 15 giorni, dalle ore 09,30 sino alle ore 19,30, senza pernotto. 5) Obbligo per il sig. L. di corrispondere, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, F. e C., la somma di Euro 1.000,00 complessivi, rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche, previamente concordate; ed Euro 600,00, rivalutabili secondo gli indici ISTAT annuali, per il mantenimento della sig.ra A..
Con la medesima ordinanza il Presidente nominava il giudice istruttore e fissava l’udienza di comparizione e trattazione, assegnando al ricorrente termine di giorni 30 prima dell’udienza sopra indicata per il deposito di memoria integrativa ex art. 163 c.p.c. ed alla resistente termine di giorni 10 prima dell’udienza sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Di ciò è stata data comunicazione al P.M., in ossequio al disposto di cui all’art. 70 c.p.c. ed in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato (tra le altre, v. Cass. 24.05.05 n. 10894; 07.02.03 n. 1829) secondo cui l’obbligatorietà dell’intervento del P.M. nelle cause di separazione dei coniugi, come nelle altre cause in cui tale partecipazione è imposta dalla legge, non richiede che un rappresentante di detto ufficio sia presente alle udienze istruttorie, o prenda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, ma postula soltanto che detto ufficio sia informato del processo, per poter esercitare in esso i poteri attribuiti dall’ordinamento, ivi compreso quello di presentare conclusioni con comparsa scritta davanti al Collegio.
All’udienza di prima comparizione del 24/01/2018, successivamente al deposito rispettivamente della memoria integrativa e della comparsa di costituzione e risposta, il G.I. a scioglimento della riserva relativamente alle istanze di integrazione della ordinanza presidenziale del 23.09.2017, disponeva che:
– “i giorni di sabato e domenica che il minore C. deve trascorrere con il padre, la madre lo consegni entro le ore 10:00 dei predetti giorni”,
– “l’assegno per il mantenimento del coniuge e dei figli a carico del sig. L.M., sia da questi versato entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal prossimo mese di maggio 2018”.
Inoltre, su istanza concorde dei procuratori, concedeva alle parti i triplici termini di cui all’art. 183 6 comma, c.p.c. rinviando, per la decisione sulle istanze istruttorie, all’udienza del giorno 31 ottobre 2018.
Nelle memorie predette le difese delle parti incentravano la controversia su due questioni fondamentali: i) la quantificazione degli assegni di mantenimento per la resistente e per i figli ad esclusione di E. in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente; ii) la domanda di addebito formulata dalla A. basata sulla relazione extraconiugale del L. con la sig.ra C.B..
In ordine alla crisi coniugale la difesa del L., dopo aver addotto in ricorso una sopravvenuta incompatibilità caratteriale tra i coniugi quale causa della crisi, nella memoria integrativa ha precisato che sussistevano “primi sintomi” di una crisi risalenti a “10 anni or sono”, quando la signora A. avrebbe, inspiegabilmente, iniziato ad avere un atteggiamento di freddezza, tanto da costituire una “barriera” che ha a mano a mano allontanato i consorti.
Nella comparsa di costituzione e risposta e nelle successive memorie ex art. 183 c.p.c., la difesa della resistente contestava tale ricostruzione rilevando che tali affermazioni trovavano puntuale smentita nella decisione maturata nel 2012 dai coniugi di acquistare in proprietà una casa per la famiglia contraendo un mutuo nel novembre 2012 e, soprattutto, di avere un altro figlio nel 2015 (nonostante le condizioni di salute della A. sconsigliassero una nuova gravidanza, soprattutto per l’età di 46 anni). Inoltre, parte resistente evidenziava come negli anni di matrimonio i coniugi avessero avuto una perfetta intesa di coppia, anche dal punto di vista lavorativo tale da determinare una crescita dell’attività imprenditoriale con profitti che hanno consentito alla famiglia di vivere molto agiatamente.
Ad avviso di parte resistente, il sig. L. avrebbe, in realtà, vissuto due “vite parallele” a partire dal settembre 2011, allorquando avrebbe iniziato la relazione con la signora C.B. (sua attuale compagna, con la quale convive dall’aprile 2016 unitamente ai due figli di lei) di cui la moglie solo a dicembre 2015 avrebbe scoperto la esistenza.
Tale situazione sarebbe stata confermata, ad avviso della difesa della sig.ra A., dallo stesso L. in un messaggio inviato alla moglie in data 18.3.2016 nel quale si legge testualmente “… sono stato bravissimo a non fartene accorgere (…)”.
La relazione extra-coniugale, scoperta nel dicembre 2015, dapprima minimizzata come una “semplice sbandata”, sarebbe stata anche ammessa dalla stessa amante del marito con la quale la resistente avrebbe avuto un fitto scambio di messaggi WhatsApp. In particolare, la difesa riporta un messaggio in cui la signora B. scrive alla A. che il 23/9 (anno 2015) hanno festeggiato 5 anni; in un altro messaggio la signora B. riferisce “quando è nato cri (C.) lui stava a letto a casa mia”.
Il rapporto coniugale, quindi, sarebbe stato irrimediabilmente compromesso con la scoperta nel dicembre 2015 della relazione extraconiugale intrattenuta dal sig. L. con l’attuale compagna C.B. (pochi mesi dopo la nascita del figlio C.) e, all’esito di un duro confronto con il marito, nel corso del quale questi ammetteva la relazione.
In conclusione, la ricostruzione offerta dalla difesa della sig.ra A. dimostrerebbe come il tradimento del marito sia stato la causa della rottura del matrimonio, non corrispondendo al vero che il sig. L. dopo essersi rifugiato nell’aprile del 2016 presso la casa della sig.ra B. si sarebbe ripresentato presso la casa coniugale per “risolvere i problemi insorti”, e dopo un solo giorno, la A. lo avrebbe inspiegabilmente cacciato via in malo modo.
Per quanto riguarda le questioni economiche la difesa della A. ha insistito per una corresponsione di ammontare di gran lunga superiore a quanto proposto in ricorso dal L., attesa la reale e non dichiarata capacità reddituale del ricorrente quale titolare di una ditta di manutenzione di impianti di riscaldamento che durante il matrimonio avrebbe consentito alla famiglia una vita agiata e piena di svaghi, vacanze frequenti e costose, nonché un complessivo tenore di vita compatibile con il riconoscimento di un assegno alla moglie di Euro 2.000,00 mensili e ai due figli di complessivi Euro 1.000,00.
In particolare, la difesa della resistente deduce che gli incassi quotidiani per l’attività svolta dal ricorrente sarebbero andati da un minimo di Euro 250,00 a 700/800 Euro per una media di circa 5 interventi al giorno; tali ricavi sarebbero incompatibili con le dichiarazioni di natura fiscale in considerazione della consolidata pratica adottata di richiedere per gli interventi predetti il pagamento in nero senza ricevuta, circostanza questa ben nota alla signora A. che, in ragione del ruolo svolto di contabile, riceveva giornalmente l’elenco degli interventi eseguiti. A dire della resistente vi era in uso tra le parti un codice di comunicazione per distinguere gli interventi con ricevuta e quelli senza, ovvero misti, che superavano di gran lunga quelli con ricevuta. Di questi interventi, come detto, prendeva nota a fine giornata la signora A. alla quale venivano consegnate le schede degli interventi recanti le annotazioni “s/r” (senza ricevuta) e “c/r” (con ricevuta) (V. Doc. 13 e Doc. 14).
Ad oggi l’attività del sig. L.M. prosegue proficuamente con l’impresa familiare costituita unitamente al figlio E. come socio al 49%.
Per quanto concerne lo svolgimento da parte della A. di attività lavorativa presso la Trattoria Prati, la difesa della resistente ne contestava la sussistenza.
In ordine alla situazione reddituale la difesa del ricorrente deduceva viceversa come la situazione lavorativa attualmente abbia risvolti completamente diversi rispetto al passato considerato che il L. lavora con il mandato di assistenza di un solo marchio (Extraflame/Nordica), mandato che viene rinnovato annualmente e senza diritto di esclusiva; inoltre, le zone di competenza sarebbero state ridotte drasticamente con l’apertura di nuovi centri assistenza che hanno come competenza la provincia di Latina che in passato era di competenza esclusiva del ricorrente, e sulla quale ora non può più operare.
Pertanto, gli introiti derivanti dalla attività si sarebbero notevolmente ridotti a causa della concorrenza; parte ricorrente inoltre contestava la allegazione circa le entrate in c.d. nero atteso che nel settore nel quale lavora il sig. L. ormai da diversi anni durante gli interventi vi è l’obbligo di rilasciare il “Libretto di Climatizzazione” che attesta la regolarità della manutenzione sui prodotti di riscaldamento e questo di conseguenza prevede l’emissione di ricevuta, stessa cosa avviene nel caso di sostituzione di parti di ricambi sulle quali viene riconosciuta la garanzia di 2 anni da parte dell’azienda produttrice esclusivamente presentando un documento fiscale che attesta il periodo di sostituzione dello stesso ed è importante ricordare che il sig. L. lavora con tariffe che gli vengono obbligate dalla azienda madre come da listini che gli vengono inviati annualmente.
A riprova di quanto detto la difesa del L. allegava che l’utile netto relativo all’anno 2017 è stato pari ad Euro 30.003,00 così ripartito tra il ricorrente ed il figlio E.: il 49%, pari ad Euro 14.701,00 è spettato al sig. E.L. e la somma di Euro 15.302,00, pari al 51%, al sig. M.L..
A seguito dell’espletamento dei termini di cui sopra, l’odierno giudicante in sostituzione definitiva del precedente assegnatario, a scioglimento della riserva assunta all’udienza predetta, ammetteva con ordinanza del 24/11/2018 le prove per testi che venivano escussi successivamente.
I testi afferenti alla dedotta attività lavorativa della resistente hanno dichiarato quanto segue:
il teste S. ha riferito: “vado abitualmente a ritirare le pizze da asporto presso la trattoria Prati di Lariano e in una sola occasione nell’estate del 2018 ho intravisto in cucina la signora A. che conosco personalmente” ” Vado a prendere le pizze li quasi tutti i fine settimana e in altre occasioni non ho visto la signora anche per la collocazione della cucina all’interno del locale”;
il teste D.L. ha riferito: “nell’estate del 2018 in occasione di una cena con i miei collaboratori della ditta ho visto la signora A. in cucina” “Mi sono recato altre due volte alla trattoria Prati successivamente a questo episodio e non ho visto la signora A.; in occasione di una sagra nel giugno del 2018 che lavorava per la trattoria Prati che aveva uno stand all’interno della sagra stessa”.
In ordine alla circostanza relativa alla pratica di dissimulare gli incassi ha riferito il teste L.A., fratello del ricorrente che ha dichiarato: “ho lavorato con mio fratello fino all’ottobre del 2015 e successivamente mi sono dimesso.” Sui capitoli da 9 a 14 dichiara: Sugli interventi di assistenza eseguiti da me accanto all’importo indicavo la dicitura sr ossia senza ricevuta. Sul capitolo 19 nulla so; io incassavo di media circa Euro 300,00 giornalieri; eravamo io e mio fratello a fare gli interventi”.
Infine, ha deposto come teste la sig.ra C.B., attuale convivente del signor L. che ha testualmente dichiarato: “La mia relazione col L. è iniziata nel 2016” “Confermo quanto scritto nei messaggi di cui al doc. 15, ma preciso di aver scritto certe cose solo per rabbia, atteso che sebbene avesse intrapreso una relazione con me sin dal giugno 2016, (il L.) frequentava saltuariamente anche la moglie dal punto di vista intimo; a riprova la A. mi mandava messaggi in tal senso”.
Alla udienza del 20/11/2019 il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di legge di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
1. SEPARAZIONE PERSONALE
La domanda di separazione personale formulata per quanto sopra detto da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto l’indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Non vi è contestazione sull’impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. L’elevata conflittualità che ha caratterizzato i rapporti tra le parti e la separazione iniziata, su autorizzazione del Presidente che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, per tutta la durata del processo conducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
2. ADDEBITO
Va ricordato che in punto di diritto la pronuncia di addebito della separazione presuppone l’accertamento da parte del giudice non solo, ovviamente, del comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi ai doveri coniugali, ma anche che tale violazione abbia causato la crisi matrimoniale e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione presupposta per la pronuncia di separazione (cfr. Cass. sez. 1, n. 279 del 12/01/2000; n. 23071 del 16/11/2005; n. 9877 del 28/04/2006; n. 18074 del 20/08/2014; sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018).
La pronuncia di addebito postula, quindi, in ogni caso, l’accertamento che il comportamento contrario ai doveri coniugali abbia causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. I, 20/08/2014, n. 18074) mentre non può operare nei casi in cui emerga che il rapporto sia già compromesso per incompatibilità caratteriale o altre cause, poiché in questo caso la condotta è conseguenza e non causa della crisi coniugale già in atto.
Quale corollario di questi principi, e del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., la giurisprudenza è altrettanto consolidata nel ritenere che “grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà” (Cass. sez. 6-1, ord. n. 3923 del 19/02/2018; conforme sez. 1, sent. n. 2059 del 14/02/2012).
In punto di fatto, l’istruttoria svolta ha permesso di dimostrare che la relazione extraconiugale del L. con la B. è pacificamente anteriore alla crisi coniugale e che questa ha causato il definitivo allontanamento dell’odierno ricorrente dalla casa coniugale nel mese di Aprile 2016.
La anteriorità della relazione anzidetta è comprovata dalle risultanze della deposizione della teste B., attuale compagna del L., la quale ha confermato la riconducibilità a sé dei messaggi Whatsapp intercorsi nell’agosto 2016 con la A. in cui riferisce la esistenza della relazione antecedentemente alla convivenza con il L. stesso e, in particolare, che allorquando la resistente aveva partorito il terzo figlio C. nell’agosto 2015, il L. “era a letto” con lei. Inoltre, sempre in tale conversazione la B. conferma, in risposta a precisa domanda della A., che tale relazione extraconiugale durava da circa 5 anni e che il 23 settembre del 2015 avevano festeggiato 5 anni di relazione. Queste circostanze contenute nei messaggi predetti sono da ritenersi provate proprio in considerazione della espressa conferma da parte della B. circa la riconducibilità a lei degli stessi; la circostanza che la teste abbia tentato di modificare la tempistica della sua relazione con il L. dichiarando “di aver scritto certe cose solo per rabbia, atteso che, sebbene avesse intrapreso una relazione con me sin dal giugno 2016 (il L.) frequentava saltuariamente anche la moglie dal punto di vista intimo; a riprova la A. mi mandava messaggi in tal senso”, non sia da ritenere plausibile e credibile in considerazione della attuale stabilità di relazione fra la stessa e l’odierno ricorrente. E’ da ritenersi, invero, più attendibile quanto riferito dalla B. tramite messaggi in un momento in cui la situazione non era ancora sfociata nella attuale lite giudiziaria.
D’altra parte, la anteriorità della relazione è suffragata dalla condotta del L. che nell’aprile 2016 ha abbandonato la casa coniugale per trasferirsi senza soluzione di continuità presso l’abitazione della B.; è da rilevarsi come tale comportamento non possa che ritenersi compatibile esclusivamente con uno stabile e consolidato rapporto pregresso che ha determinato il L. non appena possibile a trasferirsi presso la B. con la quale intratteneva da tempo una relazione extraconiugale.
Ciò posto, è evidente che la crisi coniugale e la rottura della convivenza fra i coniugi sia stata determinata dalla decisione unilaterale del ricorrente di abbandonare la casa coniugale in relazione alla sua decisione unilaterale di andare a convivere con la B., abbandonando definitivamente la propria famiglia nell’aprile del 2016 a soli sei mesi dalla nascita del suo terzo figlio. Tale condotta è stata determinata dalla scelta del L. di abbandonare la sua famiglia per consolidare definitivamente la sua relazione extraconiugale che ha, quindi, determinato in via irreversibile la rottura del rapporto di coniugio.
In altri termini, la relazione extraconiugale risalente a più di cinque anni antecedenti ha determinato irreversibilmente il L. a rompere definitivamente ogni relazione con la A. e dunque ad abbandonare la casa familiare.
Pertanto, la domanda di addebito deve essere accolta.
3. Affidamento dei figli minori e regolamentazione del diritto di visita paterno Occorre rilevare come, successivamente all’ordinanza presidenziale che ha disposto l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori e la collocazione degli stessi presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima, la difesa del sig. M.L. ha concentrato le proprie istanze ed allegazioni esclusivamente sulla questione della quantificazione dal punto di vista economico degli assegni medesimi.
Inoltre, l’attuale età del figlio minore C. fa ritenere al Collegio di poter modificare il vigente regime di visita del padre prevedendo il pernotto presso lo stesso sempre che il minore abbia garantito uno spazio a lui dedicato presso l’abitazione del L..
Conseguentemente, non essendovi alcuno specifico motivo per modificare l’attuale assetto come predisposto dal Presidente f.f. ritiene il Collegio di dover confermare le condizioni tuttora vigenti sia con riferimento all’affidamento, al collocamento ed alla conseguente assegnazione della casa coniugale.
Pertanto, si dispone l’affidamento condiviso dei figli minori F. e C. con collocazione prevalente presso la madre signora D.A. con conseguente assegnazione dell’abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi. Dispone inoltre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita da scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 10,00 della mattina fino alla domenica alle ore 20, tenendo conto delle esigenze dei figli. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli minori, nel periodo delle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi (o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio accordo con la madre, nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle prime, il periodo tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
4. ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI
Per quanto concerne il mantenimento per i figli minorenni le parti non hanno discusso in ordine all’an debeatur, ma hanno dissentito esclusivamente in relazione alla quantificazione del medesimo.
In proposito, ci si deve rifare ai parametri delineati dall’art. 337 ter c.c., ovvero, alle condizioni economiche del coniuge obbligato, alle esigenze di vita dei figli in base alla loro età ed al tempo di permanenza presso ciascun genitore (che incide sul contributo poiché nei periodi di frequentazione con il genitore non collocatario, questi provvede in via diretta al mantenimento dei figli).
Al riguardo la Suprema Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013) ha affermato il principio secondo cui “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell’art. 155 cod. civ., come sostituito dall’art. 1 L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”. Tali principi sono stati anche di recente ribaditi dalla Cassazione (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4811 del 01/03/2018) che ha ribadito, in particolare, la rilevanza del principio di proporzionalità secondo cui “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).”.
Con riferimento alle capacità economiche, è stato chiarito come il parametro di riferimento ai fini della determinazione del concorso dei genitori negli oneri finanziari è costituito non soltanto dalle sostanze materiali, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, implicando quindi una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. art. 316 bis primo comma, c.c.).
Invero, quanto al coniuge obbligato, deve aversi riguardo non solo e non tanto esclusivamente al reddito, quanto alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass. sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013).
In base a questi criteri rileva il Collegio come vada nel caso di specie confermato l’ammontare stabilito in sede presidenziale di complessivi Euro 1.000,00 (Euro 500,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, atteso che il L. ha una reale capacità reddituale non compatibile con quanto dichiarato in termini di utili derivanti dalla impresa familiare costituita con il figlio maggiorenne pari a circa Euro 15.000,00 annui. Invero, è da ritenere presumibile, alla luce della gestione pregressa delle società riconducibili al L. come emergente dalla documentazione in atti nonché dalla deposizione del fratello A.L., socio della cooperativa esercente la medesima attività di impresa ad oggi svolta dal ricorrente, che gran parte degli introiti nella misura di circa il 50% vengano percepiti in nero con la corresponsione del danaro da parte del cliente per il servizio prestato senza la emissione della prescritta ricevuta. A tal riguardo, il teste A.L. ha confermato che, quando era socio lavoratore della cooperativa G., incassava per accordo con gli altri due soci, odierne parti del presente giudizio, gran parte dei corrispettivi per i servizi svolti senza emissione di ricevuta. Al riguardo è da ritenersi che tale prassi purtroppo assai diffusa nel paese continui ad essere utilizzata anche per la gestione della attuale impresa familiare costituita dal L. con il figlio E., per cui è presumibile che il ricorrente possa in concreto fare affidamento su introiti ben più alti di quelli dichiarati a fini fiscali.
Conseguentemente, è da ritenere induttivamente che il L. percepisca almeno un utile pari al doppio di quello dichiarato con la conseguenza che possa fare affidamento su circa Euro 3.000,00 mensili.
Tale situazione reddituale fa ritenere congruo un ammontare pari ad Euro 1.000,00 mensili per i figli. Per quanto concerne le spese straordinarie rileva il Collegio che lo squilibrio economico fra i coniugi (la A. è attualmente disoccupata avendo perso la sua occupazione di addetta alla contabilità della impresa del marito) possa comportare una ripartizione all’80% a carico del L. da corrispondersi alla A. previo accordo in ordine alla decisione circa il sostenimento delle stesse. 5. Assegno di mantenimento per la moglie
In punto di diritto si ricorda che, secondo la giurisprudenza, occorre avere riguardo al fatto che la separazione, a differenza del divorzio, “presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale” (Cass. sez. 1, n. 12196 del 16/05/2017); è poi stato chiarito che, oltre ai redditi del coniuge obbligato – o meglio, alla sua complessiva capacità economica (cfr. Cass. sez. 6-1, n. 17667 del 4/09/2015), comprensiva di ogni utilità economicamente valutabile (Cass. sez. 1, n. 9718 del 23/04/2010 e n. 3502 del 13/02/2013), occorre tenere conto anche di altri fattori (le “circostanze” non tipizzate e non individuate dall’art. 156 c.c.), costituiti da tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (in questi termini Cass. sez. 1, n. 605 del 12/01/2017); con particolare riferimento, tra i fattori da valutare, alla capacità lavorativa del coniuge richiedente, la Suprema Corte ha evidenziato che “l’attitudine al lavoro proficuo … quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche” (Cass. sez. 6-1, n. 5817 del 9/03/2018; sez. 1, n. 3502 del 13/02/2013). Sintetizzando i principi sopra richiamati, si può dunque affermare che i tre presupposti per ottenere il mantenimento a favore di uno dei coniugi sono la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l’assegno, la mancanza da parte del beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare, come già detto, che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabile (ex multis Cass. 4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015).
L’onere probatorio di dimostrare i suddetti presupposti grava, ovviamente, sulla parte che chiede l’attribuzione dell’assegno in suo favore, che non solo deve provare la mancanza di redditi adeguati o addirittura il suo stato di indigenza (Cass. sez. 1, n. 4204 del 24/02/2006), e, più in generale, la sua attuale condizione patrimoniale, ma anche il tenore di vita avuto in costanza di matrimonio e l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive – quest’ultima “da valutarsi in relazione alla situazione esistente nell’attualità e, in particolare, alla possibilità, per il richiedente, di svolgere un’attività lavorativa adeguata alla sua qualifica, posizione sociale e condizioni personali, d’età e di salute” (Cass. Sez. 6-1, ord. n. 25781 del 30/10/2017). Sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali osserva il Collegio come la domanda di parte resistente vada accolta con riferimento all’an debeatur considerata la non opposizione da parte del L. che nelle conclusioni ha chiesto che il Tribunale riconoscesse alla A. “un assegno di Euro 300/00 quale assegno di mantenimento, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.”.
Le odierne parti controvertono, pertanto, esclusivamente in ordine al quantum debeatur.
Al riguardo, ritiene il Tribunale congruo quanto stabilito in sede presidenziale, atteso che la A. risulta pacificamente essere stata impegnata a tempo pieno sia per la famiglia da ormai circa 20 anni che nel lavoro di contabile al servizio della impresa del coniuge da cui è fuoriuscita a seguito della separazione, per cui allo stato attuale non possiede una stabile attività lavorativa che le consenta la percezione di una autonoma retribuzione mensile. Tale situazione comporta un evidente squilibrio reddituale fra le parti che impone il riconoscimento alla stessa di un assegno di mantenimento al fine di consentirle di godere di un tenore di vita se non identico, ma, comunque, analogo a quello sostenuto durante la vita coniugale. Peraltro, la circostanza dedotta dal resistente circa le potenzialità della ricorrente di trovare una idonea attività lavorativa non è suffragata da alcun elemento specifico; la attuale precaria e saltuaria attività lavorativa quale cameriera presso la trattoria “Prati” non consente di ritenere la resistente economicamente autonoma ed autosufficiente, sebbene faccia presumere una sua potenzialità reddituale.
Ritiene, pertanto, il Collegio congruo un assegno mensile pari ad Euro 600,00 oltre rivalutazione ISTAT, come quantificato in sede presidenziale.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale tra M.L. e D.A. con addebito al sig. L.M., ordinando l’annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Velletri;
2) dispone l’affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre cui viene assegnata la casa coniugale;
3) dispone che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli minori, le decisioni di maggior interesse per gli stessi – riguardanti l’istruzione, l’educazione e la salute – mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all’organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale sarà esercitata dal genitore presso cui i minori sono collocati;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori quando lo desideri previo accordo con la madre e, in assenza di accordo, due pomeriggi ogni settimana nei giorni di martedì e giovedì, in assenza di diverso accordo tra le parti, dall’uscita da scuola fino alle ore 20, nonché a week end alterni dal sabato mattina dalle ore 10,00 della mattina fino alla domenica alle ore 20, tenendo conto delle esigenze dei figli. Inoltre, il padre potrà trascorrere con i figli minori, nel periodo delle vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi (o in diversi periodi concordati tra i coniugi), pervio accordo con la madre, nonché le festività natalizie e pasquali, alternando, quanto alle prime, il periodo tra il 24 e il 30 dicembre e il periodo tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio e, quanto alle seconde, alternando le annualità e prevedendo che i giorni di Pasqua e il Lunedì successivo siano alternati tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
5) determina in complessivi Euro 1.000,00 (Euro 500,00 mensili ciascuno) annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l’assegno quale contributo di mantenimento dovuto da M.L. ai figli da corrispondersi al 5 di ogni mese alla madre D.A. tramite bonifico bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
6) dispone che L.M. contribuisca al 80% delle spese straordinarie per i figli, così come individuate e disciplinate dal protocollo in uso presso questo tribunale, da intendersi qui riportato;
7) determina in complessivi Euro 600,00 annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l’assegno quale mantenimento dovuto da M.L. alla D.A. da corrispondersi al 5 di ogni mese tramite bonifico bancario su c/c intestato alla stessa, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, fermi i provvedimenti assunti in corso di causa;
8) rigetta ogni altra domanda;
9) condanna M.L. al pagamento delle spese di lite in favore di P.S. che liquida in complessivi Euro 7.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data 9 marzo 2020.
Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2020.