ILLEGITTIMA AUTOMATICA SOSPENSIONE RESPONSABILITA’ GENITORIALE CASO CONDANNA SOTTRAZIONE MINORI ESTERO

Il giudice penale deve valutare caso per caso se corrisponda all’interesse del figlio che il genitore, autore del reato di sottrazione di minore all’estero, sia sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 102 depositata il 29 maggio  (relatore Francesco Viganò), dichiarando illegittimo l’automatismo della pena accessoria, sin qui previsto dall’articolo 574-bis del codice penale. Non c’è dubbio, ha osservato la Corte, che il reato di sottrazione di minore all’estero sia particolarmente odioso e leda pesantemente i diritti del figlio, oltre che quelli dell’altro genitore, che ne è anch’esso vittima. Tuttavia, dal momento che la pena accessoria in questione incide in modo marcato sul diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori, la Corte ha escluso che sia ragionevole considerarla “sempre e necessariamente (…) la soluzione ottimale per il minore”. La sua applicazione potrà giustificarsi soltanto qualora risponda in concreto agli interessi del minore, da apprezzare anche alla luce di tutto ciò che è accaduto dopo il reato. È ben possibile – si legge infatti nella sentenza – che “il mantenimento del rapporto con il genitore autore della sottrazione o trattenimento all’estero non risulti pregiudizievole per il minore, e anzi corrisponda a un suo preciso interesse, che lo Stato avrebbe allora il dovere di salvaguardare in via preminente rispetto alle stesse esigenze punitive nei confronti di chi abbia violato la legge penale”. Tanto più in casi come quello da cui ha preso spunto il giudizio di costituzionalità: una madre aveva portato con sé i figli in Austria senza l’autorizzazione del padre ma le stesse autorità giudiziarie italiane competenti nei paralleli procedimenti civili sulla salvaguardia degli interessi dei due ragazzi avevano poi deciso che il figlio minorenne continuasse a vivere in Austria con la madre. La Corte ha infine sottolineato che spetterà eventualmente al legislatore riconsiderare, nel quadro di una sempre possibile riforma della disciplina vigente, se il giudice penale sia davvero il più idoneo ad assumere una tale decisione, ferma restando comunque la necessità di assicurare il coordinamento tra tutte le autorità giurisdizionali (giudice penale, tribunale per i minorenni, tribunale ordinario civile) chiamate a tutelare gli interessi del minore in queste delicate situazioni.

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Redazione

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