EMENDAMENTO PD AL DECRETO RILANCIO IN MATERIA DI AUTOPRODUZIONE NEI PORTI

La distanza tra armatori e sindacati dei lavoratori portuali sul tema dell’autoproduzione diventa più ampia. – Il PD, nei giorni scorsi,  ha presentato un emendamento in sede di conversione del decreto legge (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) cd. Rilancio che intende limitare il ricorso all’autoproduzione da parte degli armatori solo nei casi di indisponibilità di personale ex articoli 16 o 17 della legge 84 del 1994 e,  introdurrebbe inoltre l’obbligo per l’armatore di imbarcare personale aggiuntivo per le svolgimento di queste operazioni, nonchè un canone giornaliero da 1.500 euro per l’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione. L’emendamento proposto dal PD che regola l’autoproduzione nei porti è di portata fondamentale, finalizzata ad eliminare lo sfruttamento dei lavoratori marittimi e garantire l’equilibrio del lavoro e dell’organico nei porti italiani”. Così il Segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, che prosegue: “Dopo quasi un decennio di rivendicazioni dei sindacati confederali per una regola chiara, che elimini l’eccessiva discrezionalità delle Autorità di Sistema Portuale che nel tempo hanno risposto in modo disomogeneo alle pressioni delle compagnie di navigazione, questa misura, finalmente in decreto Rilancio, non è più rinviabile. “Il modello di sviluppo del nuovo Paese – spiega Tarlazzi – deve partire dalle regole e dal contrasto dello sfruttamento dei lavoratori, ma notiamo con preoccupazione che mentre una parte della maggioranza di governo con questa e con altre norme che apprezziamo, pare essere su questa linea, resta una parte di maggioranza che ancora non si è espressa. Se questo emendamento non passasse – avverte il Segretario della Uiltrasporti – si renderà necessario valutare forme di mobilitazione dei lavoratori portuali”. Sul fronte opposto le Associazioni armatoriali – AssArmatori, Confitarma e l’associazione degli agenti marittimi nazionali, Federagenti –, che in una lettera a firma congiunta, inviata al ministro  delle infrastrutture e trasporti- Paola De Micheli:”Autorizzazione per lo svolgimento di operazioni portuali per conto proprio o di terzi ex art. 16 legge 84 del 1994, comma 3°  (L’esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell’autorità portuale o, laddove non istituita, dell’autorità marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o più servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell’autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall’autorità portuale o, laddove non istituita, dall’autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità) – esprimono profonda preoccupazione per l’emendamento presentato evidenziando che di fatto, se tali modifiche venissero accolte  non si regolerebbe il diritto all’autoproduzione come sostengono i sindacatima lo si negherebbe del tutto, facendo tornare i porti italiani indietro di 25 anni, se non addirittura ad una fase antecedente anche all’entrata in vigore della legge antitrust nazionale che enuncia il diritto all’autoproduzione qualificandolo come un diritto soggettivo perfetto nell’ipotesi in cui l’operatore economico intenda offrire a se stesso, attraverso personale e mezzi propri, un servizio fornito in regime di riserva legale”. (art. 9 della legge 287 del 1990 “Autoproduzione:  1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un’impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate. 2. L’autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni).

 

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