DECRETO RILANCIO: BONUS BABY SITTING

L’attualità dell’emergenza epidemiologica da coronavirus “Covid-19”, ha necessitato da parte del  decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 “ Rilancio” l’introduzione di alcune modifiche all’art. 23 del decreto legge  n. 18 del 17 marzo 2020 in tema di aiuti alle famiglie mediante congedi parentali e bonus baby sitting. Infatti, l’art. 72 del decreto legge “Rilancio”  aumenta fino a trenta giorni il periodo continuato o frazionato dal 5 marzo al 31 luglio 2020 per poter fruire del congedo parentale con il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione. Recita la norma: “Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di eta’ non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale e’  riconosciuta una indennita’ pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.  Per quanto riguarda il bonus baby sitting la misura del sostegno è stata aumentata da 600,00 fino a 1.200,00 euro ed è stato previsto che: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia o ai centri socio –educativi territoriali ..”. L’INPS con messaggio del 27 maggio 2020 n. 2209 ha comunicato che la procedura telematica per richiedere i bonus baby sitting  era in corso di implementazione e con il successivo messaggio 2350 del 5 giugno 2020:  “Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia”.  Platea dei soggetti ammissibili al beneficio: dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; autonomi iscritti all’INPS; autonomi iscritti alle casse professionali. Importi: Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31 luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (ad esempio, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori, che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo fino ad un massimo di 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo. L’Inps conferma l’alternatività delle due misure: o si accede al congedo parentale o si accede al bonus baby sitting. Rimane invariato anche il limite riguardante l’altro genitore che non deve trovarsi in stato di disoccupazione o essere percettore di Naspi o altri strumenti di sostegno al reddito. In caso contrario il genitore richiedente non potrebbe ottenere l’accoglimento della domanda perchè si riterebbe violato il presupposto per la concessione della misura essendo l’altro genitore libero da impegni lavorativi e in grado di occuparsi dei figli. Il bonus è erogato è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. L’art. 72 del Decreto Rilancio, ha inoltre  introdotto la possibilità di optare, per una parte  o per tutto l’importo spettante a titolo di bonus baby sitting, per una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, per il caso di comprovata iscrizione del figlio al centro estivo o ai servizi integrati per l’infanzia. L’INPS chiarisce che nel caso il genitore richiedente, opti per la frequentazione del centro estivo, dovrà allegare alla domanda la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri come ad esempio una ricevuta, una fattura e /o la documentazione relativa all’iscrizione, indicando il periodo di iscrizione che non potrà essere superiore al 31 luglio 2020. Modalità di compilazione e presentazione della domanda. L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it al seguente indirizzo: sezione “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.  

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