L’AUDIZIONE PROTETTA

Con il termine “audizione protetta” viene denominata l’escussione di un minore presunta vittima di maltrattamento o abusi sessuali nella fase dell’incidente probatorio che può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari o udienza preliminare dal Pubblico Ministero o dall’indagato/imputato. L’incidente probatorio «rappresenta un’assunzione anticipata di una prova (art. 392 c.p.p.), quando vi siano ragioni di urgenza o ricorra il rischio di pregiudizio della prova se rinviata alla fase naturale del dibattimento. L’audizione del minore nel processo penale corrisponde tecnicamente all’assunzione di una prova. La testimonianza o “audizione protetta” è un momento molto importante e delicato che si svolge in un setting in cui si muove un esperto, ovvero uno psicologo che deve cercare di rassicurare il minore, carpire la sua fiducia e stimolarlo a raccontare il motivo per cui è stato chiamato  all’incontro. Le dichiarazioni del minore, presunta vittima di abuso, vanno sempre assunte adoperando dei protocolli d’intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, a cui l’esperto fa riferimento (protocollo dell’ordine degli Psicologi del Lazio, La Carta di Noto, le Linee Guida di Guglielmo Gulotta). Nel nostro ordinamento processuale penale la testimonianza è un ‘mezzo di prova’ tipico, cioè uno degli strumenti tramite i quali, nell’ambito del processo, le parti possono offrire al giudice la prova dei fatti rilevanti (art. 187 c.p.p.). Di fondamentale importanza è la criteriologia che lo psicologo deve utilizzare all’interno del sito protetto: non deve stressare il minore, quindi non deve prolungare i tempi del minore e deve rendere meno traumatizzanti possibili le domande che vengono dall’aula (ovvero quelle del magistrato, del PM e dei legali), cercando di stimolare il più possibile il resoconto veritiero. (Dr. ssa Alessia Micoli)

RIFERIMENTI NORMATIVI:

INCIDENTE PROBATORIO – Art. 392 del c.p.p. Casi:

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all’esame delle persone indicate nell’articolo 210 e all’esame dei testimoni di giustizia;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della sua testimonianza.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’art. 224-bis

CARTA DI NOTO – Linee guida deontologiche per lo psicologo forense. Documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali dopo il convegno “Abuso sessuale sui minori e processo penale”, tenutosi a Noto il 9 Giugno 1996 ed organizzato dalla Prof.ssa de Cataldo Neuburger e dall’Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. LINEE GUIDA DEONTOLOGICHE PER LO PSICOLOGO FORENSE, Approvato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dalla Assemblea dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica  a Torino il 15 ottobre 1999.

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Redazione

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