L’INDULTINO. Sempre nell’ottica della riduzione della popolazione carceraria e, del contenimento della diffusione del virus Covid-19, un altro strumento praticabile oltre ai classici Amnistia ed Indulto, è il “cd. Indultino”, cioè la sospensione condizionata dell’esecuzione della pena. E’ stato utilizzato in passato in applicazione della legge n° 207, del 1° agosto 2003, e consiste nella possibilità di trascorrere fuori del carcere il periodo di tempo corrispondente alla pena sospesa. Requisiti per l’ammissione: essere definitivi alla data del 30.01.2020 (data di dichiarazione di emergenza sanitaria pubblica – proclamazione dello stato di emergenza e messa in atto delle prime misure contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.); avere scontato la metà della pena; avere una pena residua non superiore a due/tre anni (meglio tre anni, ma da stabilire con la legge di concessione). Esclusioni: i condannati per uno dei seguenti reati: violenza sessuale, tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, riduzione in schiavitù, pornografia minorile, associazione a delinquere di stampo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata; chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; chi è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n° 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della medesima legge; chi è straniero e si trova in Italia come “irregolare”, quindi nelle condizioni previste dall’articolo 13, comma 2, del Testo unico sull’immigrazione (entrato in Italia senza visto di ingresso, oppure privo del permesso di soggiorno, oppure con il permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni); chi è stato ammesso alle misure alternative alla detenzione ai sensi della legge sull’Ordinamento Penitenziario (Legge 354 del 1975). Istanza di sospensione condizionata dell’esecuzione della pena: L’istanza per usufruire della sospensione condizionata dell’esecuzione della pena deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione della pena. Il giudice deve solo controllare se il detenuto è in possesso dei requisiti “oggettivi” stabiliti dalla legge. L’Ordinanza del Magistrato di Sorveglianza e le prescrizioni: Con il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione della pena il Magistrato di Sorveglianza applica, per il periodo corrispondente alla pena di cui è stata sospesa l’esecuzione, le prescrizioni compatibili con l’emergenza sanitaria in corso con l’obbiettivo di contenere la diffusione del viru Covid-19 e, da stabilirsi con la legge di concessione. Applicazione, inoltre, delle prescrizioni previste per l’affidamento ai servizi sociali (art. 47 O.P.), relative a: rapporti con il Centro di Servizio Sociale; divieto di frequentare determinati locali; divieto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati; adoperarsi, in quanto possibile, in favore della vittima del suo reato; adempiere puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Durante il periodo di sospensione condizionata della pena le prescrizioni possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza, tenuto conto anche delle informazioni del Centro di Servizio Sociale e delle forze dell’ordine deputate ai controlli. Compiti del Centro di Servizio Sociale nel corso della sospensione condizionata: aiutare il condannato a superare le difficoltà d’adattamento alla vita sociale, al fine di favorire il suo reinserimento; controllare la condotta del condannato in ordine alle prescrizioni; svolgere azione di tramite tra l’affidato, la sua famiglia e gli altri suoi ambienti di vita, in collaborazione con i servizi degli Enti Locali, delle A.S.L. e del privato sociale; fornire al Magistrato di Sorveglianza ogni informazione rilevante sulla situazione di vita del condannato e sull’andamento della misura (ai fini di un’eventuale modifica delle prescrizioni, etc.). Revoca della sospensione condizionata : La sospensione dell’esecuzione della pena può essere revocata se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni disposte dal Magistrato di Sorveglianza o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, oppure se sopravviene un altro titolo di esecuzione di pena detentiva che determini una pena residua superiore a due/tre anni. Il Tribunale di Sorveglianza decide sulla revoca in Camera di Consiglio e determina la residua pena detentiva da eseguire, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento, durante il periodo di sospensione della pena. Conclusione della sospensione condizionata della pena: La pena è estinta dopo cinque anni dall’applicazione della sospensione condizionata. In questo caso il Tribunale di Sorveglianza che ha giurisdizione nel luogo in cui la misura ha avuto termine emette l’ordinanza di estinzione della pena.
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