Cassazione Penale, sentenza n. 32649 del 16/06/2009: “la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, cui può essere subordinata in mancanza di opposizione del condannato la sospensione condizionale della pena, pur non rivestendo natura di sanzione penale, ha contenuto afflittivo e, pertanto, nel caso di revoca del beneficio per il parziale inadempimento della prestazione, occorre tener conto nella determinazione della pena da scontare delle prestazioni adempiute e delle restrizioni subite dal condannato con un giudizio analogo a quello svolto per l’affidamento in prova al servizio sociale o la liberazione condizionale. In detta pronuncia, inoltre, è stato osservato che la novella (Legge 11.6. 2004 n. 145), la quale ha introdotto la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività di pubblica utilità, nulla ha previsto per l’ipotesi che il condannato svolga solo in parte tale attività sopportando un certo carico afflittivo e poi smetta così da non potersi dire che la prestazione sia stata interamente adempiuta dato che l’art. 168 n. 1 cod. pen. continua a prevedere soltanto che la sospensione condizionale è revocata se il condannato non adempie agli obblighi impostigli”.
MISURE CAUTELARI SS.UU.: LA RICHIESTA DELL’INDAGATO DI COMPARIRE PERSONALMENTE ALL’UDIENZA DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE AVANZATA NELLA RICHIESTA DI RIESAME
Questione di diritto: “se, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza camerale ai sensi dell’art. 309, comma 8-bis, c.p.p. deve formularne istanza, personalmente o a mezzo del difensore, nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente alla proposizione dell’impugnazione cautelare, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione, ai fini del regolare svolgimento del procedimento di cui all’art. 309 c.p.p.”.
Principio di diritto: “Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all’udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all’udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l’istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l’istanza di differimento ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 9-bis”. (Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza n. 11803 del 2020; depositata il 9 aprile)
RINVIO UDIENZE: Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020 ed in vigore dal 9 aprile 2020 – stabilisce all’art. 36 (rubricato “termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che:
1. Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c. 3 dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA: In materia di navigazione marittima ed aerea, in base alla lettera dell’art. 547 codice della navigazione ed alla stessa intenzione del legislatore, il termine di prescrizione è di un anno per tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, e quindi anche per il diritto all’indennizzo dell’assicurato verso l’assicuratore in caso di verificazione dell’evento previsto in contratto. Il principio di diritto è stato pronunciato dalla corte di Cassazione 3^ Sezione Civile con la sentenza del 15 gennaio 2020 n. 541. (Articolo 547 del codice della navigazione: Art. 547 – Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno. Fermo per il rimanente il disposto dell’articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell’assicurato verso l’assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l’assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d’iscrizione. L’esercizio dell’azione per ottenere l’indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell’azione per il conseguimento dell’indennità d’avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.