GENITORI SEPARATI E CORONAVIRUS di Alessia MICOLI e Iole RICCI

L’emergenza sanitaria sta bloccando molte attività, tra le quali le consulenze tecniche di ufficio in materia di separazione e affidamento di minori. Le problematiche sono molteplici: come mandare avanti le consulenze? Il regime affidatario stabilito dal Tribunale deve essere portato avanti nonostante si deve rimanere a casa? Come devono spostarsi i bambini? Sappiamo che tra due genitori separati in regime di affido condiviso dei figli e ormai in fase di divorzio è vigente un accordo, raggiunto in udienza, dai contenuti piuttosto consueti: collocamento dei figli presso l’abitazione materna e un dettagliato calendario di tempi e orari per la loro frequentazione del padre. Un decreto del Tribunale di Milano sancisce che il rispetto degli accordi presi sul tempo da passare con i figli è più vincolante delle direttive sull’isolamento. Il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 disposizioni confermate nel Decreto Legge 17.03.2020 cd “cura Italia” che, all’art. 1 impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it al punto 13 delle “domanda frequenti” ha definitivamente chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Da ciò consegue ovviamente che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti laddove prevedono la regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori. Purtroppo, nelle cause di separazione, sono sempre i figli a rimetterci, sono loro che si interrogano su ciò che sta avvenendo, sono loro che devono spostarsi o a risentirne dell’assenza del genitore non collocatario. In tutto ciò rimane utile e doveroso ribadire l’importanza di assumerci la nostra responsabilità al di là degli obblighi di legge. (dr.ssa Alessia MICOLI,  Psicologa e Criminologa)

Come regolarsi quindi, con lo spostamento per il diritto di visita?  Attualmente, in attesa di auspicabili aggiornamenti a seguito del DPCM del 22 marzo 2020, resta invariato il diritto di visita ai figli: pertanto, sarebbe legittimo lo spostamento del genitore non collocatario,nel rispetto deitempi e delle modalità previste dal giudice nei provvedimenti di separazione e divorzio e contestualmente nel rispetto delle disposizioni relativamente alle misure di contrasto del COVID19. Di contro, il comportamento del genitore che limiti il diritto di visita dell’altro potrebbe essere penalmente perseguibile per la violazione dell’art. 388 comma 2 c.p. Tuttaavia, pur in conformimtà ai contenuti del decreto succitato e nel rispetto dei provvedimenti di separazione e divorzio (orientati a garantire il diritto di bigenitorialità attraverso l’esercizio del diritto di frequentazione, pernottamento e visita del figlio da parte del coniuge non collocatario), nonché del diritto di tutela del minore, sarebbe inesattofornire soluzioni assoluteagli interessati, in quanto ogni circostanza merita una valutazione specifica in considerazione di provvedimenti, luoghi di spostamento e condizioni familiari che la caratterizzano. E’ pensiero condiviso inoltre che, qualora vi sia una importante distanza di chilometri tra i comuni di residenza dei genitoriesercenti la responsabilità genitoriale, nel rispetto civico dei limiti governativi imposti al fine di ridurre ed evitare il rischio contagio del COVID19, sarebbe auspicabile ricorrere al buon senso limitando quegli spostamentiche non si configurerebbero come urgenti e privilegiare, in alternativa, l’utilizzo di videochiamate utili a favorire la vicinanza tra genitori e figli. Infatti, gli interessi da bilanciare sonoLa tutela del diritto alla salute degli individui; Il diritto alla bigenitorialità;  La tutela del minore. Fanno da cornice: Il buon senso dei genitori; La collaborazione reciproca,Il senso di responsabilità. (dr.ssa Iole RICCI, Assistente Sociale e Criminologa)

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Redazione

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