CAPITANERIA DI PORTO DI REGGIO CALABRIA: SOSPESI TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 103 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). In relazione  all’emergenza epidemiologica  COVID-19, la Direzione Marittima e Capitaneria di Porto di Reggio Calabria ha sospeso i termini nei procedimenti amministrativi. Con proprio avviso ha  comunicato  che, “ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, sotto integralmente riportato, i termini dei procedimenti amministrativi in corso, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi a partire da essa e sino al 15 aprile 2020. La Direzione marittima e Capitaneria di porto di Reggio Calabria si riserva di adottare e rendere nota, comunque, ogni misura organizzativa idonea ad assicurare in ogni caso la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di eventuali, motivate istanze degli interessati, che saranno assunte nella debita considerazione”.

Art. 103 d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. 2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati. 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020. 6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

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