LA DIFESA TECNICA E LE CARENZE DELL’ART. 123 C.P.P.

L’art. 6 lettere B e C della Convenzione dei Diritti dell’Uomo,  prevede che ogni accusato possa “disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e di difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta”.  Articolo 24 costituzione omissis…“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” omissis… Ma purtroppo non sempre è così! L’articolo 123 C.P.P., nel disciplinare le dichiarazioni e le richieste di persone detenute ed internate, non prevede alcuna comunicazione al difensore di fiducia nominato … Omissione  ancora più grave, in quanto per il difensore non è prevista alcuna notizia neanche dell’atto di nomina formulato in carcere … Prevista la sola iscrizione nell’apposito registro e l’immediata comunicazione all’autorità competente… GIURISPRUDENZA: “La dichiarazione di avvenuta nomina del difensore di fiducia, effettuata dal soggetto in stato detentivo nelle forme previste dall’art. 123 c.p.p., deve essere comunicata dal direttore dell’Istituto penitenziario soltanto all’Autorità giudiziaria ma non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente all’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del fiduciario determinato dalla negligenza del nominante non può costituire causa di invalidità degli atti processuali”. (Cassazione penale sezione I, n. 23611 del 4 aprile 2014). “L’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178. Comma 1, lettera C e 179, comma 1 c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97 comma 4 c.p.p.” (Cassazione Penale a Sezioni Unite 10.06.2015). CIRCOLARI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA: “Reputando altresì, l’urgenza espressa dall’U.C.P.I. condivisibile, si invitano le SS.LL., nell’ottica della consueta collaborazione, a voler impartire alle direzioni degli istituti penitenziari del distretto le necessarie disposizioni affinché dell’intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto, sia dato avviso al Consiglio dell’Ordine territoriale, che curerà i successivi adempimenti” (circolare del 2 aprile 2009 dell’Amministrazione Penitenziaria). “Orbene, risulta che numerosi Consigli dell’Ordine abbiano deliberato di non dare corso alle comunicazioni provenienti dagli istituti penitenziari, in tal modo vanificando completamente l’utilità dell’ultima delle due disposizioni sopra ricordate. In questi casi, pertanto, le direzioni desistano dall’applicare la lettera circolare 2 aprile 2009” (circolare del 22 febbraio 2010 dell’Amministrazione Penitenziaria). PROPOSTA DI LEGGE: La proposta di Legge, n. 2034, primo firmatario il Deputato Catello Vitiello del “Gruppo Misto”  recita, dopo il comma 2 dell’art. 123 del codice di procedura penale è inserito il seguente: “2-bis. Le dichiarazioni, compresa la nomina di difensore, le impugnazioni e le richieste di cui ai commi 1 e 2 sono contestualmente comunicate al difensore nominato”. 

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