GIURISPRUDENZA IN PILLOLE DI Arianna PANNOCCHIA ed Angelo RUBERTO

SCOPRI CHE L’AMICA È AMANTE DEL MARITO? BECCA E BASTONATA: Una moglie scopre che il marito intrattiene una relazione extraconiugale con un’amica di famiglia. Lei e le due figlie attuano una serie di condotte persecutorie, consistite in messaggi, anche via facebook, in minacce e ingiurie, nell’accesso presso l’abitazione della vittima e nelle aggressioni, sia verbali che fisiche ai danni dell’amante che si trova costretta ad allontanarsi dalla propria dimora. Vengono tutte condannate per i reati ascritti sia in primo che in secondo grado. Ricorrono dunque in Cassazione per vedersi riconoscere l’attenuante della provocazione ossia l’aver agito perché mosse da stato d’ira cagionato da fatto ingiusto altrui. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso in quanto “la circostanza che la persona offesa avesse intrapreso una relazione con il marito dell’imputata, così venendo meno al dovere di lealtà legato all’amicizia/conoscenza con la famiglia, sono temi che esulano dal novero delle condizioni che possono condurre all’applicazione della circostanza attenuante, trattandosi di dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato”. Lealtà e fedeltà non sono più canoni morali? (Cass. penale, sezione V, sentenza 23 gennaio 2020, n. 2725);

TRUFFA CONTRATTUALE: La truffa contrattuale è configurabile non soltanto nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella della esecuzione allorché una delle parti, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore l’altra parte con artifizi e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno. (Cass.  penale, sezione II, sentenza 29 gennaio 2020, n. 3790);

SEPARAZIONE: CHI PAGA L’IMU?
Anche se l’immobile è di proprietà di terzi, l’obbligo di pagamento dell’IMU ricade sul coniuge assegnatario in quanto utilizzatore dell’alloggio e titolare di un diritto di abitazione sul medesimo. Il caso riguardava una donna, proprietaria dell’immobile, che aveva concesso l’immobile in comodato d’uso al figlio per esigenze familiari. A seguito della separazione l’appartamento era stato assegnato alla ex nuora. Solo quest’ultima e non certo la proprietaria è onerata del pagamento dell’imposta e non certo la proprietaria. Presupposto per l’applicazione dell’IMU è infatti il mero possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che è “necessario che il rapporto che lega il soggetto all’immobile sia qualificato, riconducibile, quindi, alla proprietà, all’usufrutto o ad altro diritto reale di godimento, o ad un’altra situazione giuridica specificatamente stabilita dalla legge come nel caso di locazione finanziarie o concessione di beni demaniali”. (Commissione tributaria regionale Bologna, 10 Gennaio 2020);

SEPARAZIONE: ASSEGNATA LA CASA FAMILIARE AI FIGLI MINORI. Succede in provincia di Venezia, dove Il giudice della separazione ha stabilito un affidamento condiviso a giorni alterni, ma con un dettaglio non di poco conto: saranno i genitori ad alternarsi nella casa familiare dove vivranno i figli. Il giudice ha sottolineato che questa soluzione tutela il preminente interesse dei figli minorenni e, non fa pesare su di loro il dramma della separazione. In secondo luogo, garantisce la relazione con madre e padre avendo come punto di riferimento la casa familiare. Un caso analogo era successo a inizio dicembre del 2018, a Matera;

ELEMENTI INDICATORI DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA: L’amministratore di fatto si identifica in base ad indici sintomatici in colui che abbia svolto un’apprezzabile attività di gestione effettuata in modo occasionale o non episodico. In ambito penale, rileva l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi. (Cass., sez. V Penale, sentenza n. 2714/2020);

NUOVO REGIME DI PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO REATI CONTRO IL PARTIMONIO: “In merito al nuovo regime di procedibilità d’ufficio per taluni reati contro il patrimonio – di cui all’art. 649-bis c.p.p. (casi di procedibilità d’ufficio) inserito dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, a decorrere dal 9 maggio 2018 – rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se il riferimento alle aggravanti ad effetto speciale contenuto nell’art. 649 bis cod. pen., ai fini della procedibilità di ufficio per taluni reati contro il patrimonio (art. 640, terzo comma, cod. pen.; art. 640-ter, quarto comma, cod. pen.; fatti di cui all’art. 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen.), vada inteso come riguardante anche la recidiva qualificata di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’art. 99 dello stesso codice». (Ordinanza, Cass. Penale, Sez. II, 12 febbraio 2020 (ud. 14 gennaio 2020), n. 5555);

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AUDIZIONE DIPENDENTI: Con sentenza n. 980 del 17 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ambito del procedimento disciplinare, la mera allegazione, da parte del lavoratore, ancorché certificata, della condizione di malattia non può essere ragione di per sé sola sufficiente a giustificarne l’impossibilità di presenziare all’audizione personale richiesta, occorrendo che egli ne deduca la natura ostativa all’allontanamento fisico da casa (o dal luogo di cura), così che il suo differimento ad una nuova data di audizione personale costituisca effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.

MULTE PLURIME PER VIOLAZIONI RIPETUTE E RAVVICINATE DEL CODICE DELLA STRADA:  Con la sentenza  nr. 254 del 2020 il Giudice di Pace di Milano emessa su ricorso dell’avv. Cristina Ferrè del foro di Milano, ha stabilito che, se viene commessa una pluralità di infrazioni ossia atti illeciti tra loro distinti il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Se invece, si tratta di una pluralità di accertamenti riferibili ad un medesimo “atto di durata” è legittimo pagare una sola sanzione, la prima in ordine temporale. Nella specie, occorre valutare se le infrazioni siano separate da un lasso temporale rilevante (esempio classico è colui che transita per diversi giorni consecutivi nella medesima ZTL senza avvedersi della segnaletica che pone il divieto) oppure nel caso in cui le stesse siano separate da un arco di tempo poco significativo (pochi minuti). Nel caso oggetto del giudizio, essendo la “ripetizione” della violazione concentrata in brevissimo periodo temporale, non è neppure tecnicamente possibile parlare di “recidiva”, in quanto trattasi di un’unica azione continuata riferibile ad un unico viaggio. Il ricorrente ha pertanto ottenuto l’annullamento delle ulteriori multe, pagando solo la prima.

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Redazione

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