DEBITO BANCARIO: FIDEIUSSIONE OMNIBUS di Studio Legale DMG

DEBITO BANCARIO: FIDEIUSSIONE OMNIBUS. Molto spesso capita di garantire per un parente, figlio, amico sottoscrivendo una fideiussione bancaria senza immaginare gli effetti di questa scelta, quindi del tutto inconsapevolmente si resta “incastrati” in qualcosa di cui non si conoscono le future conseguenze. In taluni casi è possibile eliminare gli effetti di queste scelte, questo capita quando le fideiussioni sottoscritte sono omnibus redatte sullo schema ABI. Pertanto la domanda nasce spontanea: “Come si fa a sapere se è stata firmata una fideiussione omnibus potenzialmente nulla?”. La risposta potrebbe apparire banale ma emerge semplicemente dalla lettura del proprio contratto. A tal proposito la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, ha precisato che “le clausole contenute nello schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) di cui agli artt. 2, 6 ed 8 siano da dichiarare nulle in quanto contenenti disposizioni in contrasto con l’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust” n.287/1990”. Tra le clausole succitate, appurata la complessità della materia, riportiamo esclusivamente la clausola n. 6 per mezzo della quale si stabilisce che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c. che si intende derogato”. Al fine di arginare le conseguenze di questa distortura, è intervenuta recentemente la Corte Suprema di Cassazione con la decisione n. 13846 del 2019 attraverso la quale ha ribadito, ancora una volta, la nullità delle stesse ”poiché idonee a costituire un’intesa vietata ai sensi dell’art. 2, comma II, lettera a), della legge “Antitrust” n. 287 del 1990” (legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)“. Dunque, alla luce di quanto detto, è legittimo porsi una seconda domanda: ”Nella fideiussione firmata c’è l’art. 6 oppure gli artt. 2 e 8 che la rendono nulla?”. Per questi motivi al fine di eccepire la nullità “della fideiussione omnibus sottoscritta,” in quanto redatta su modello ABI, risulta fondamentale esperire una previa analisi esplorativa del proprio testo contrattuale.  

/ 5
Grazie per aver votato!

Redazione

BLOG fondatto e curato da Angelo RUBERTO, Avvocato Penalista del Foro di Bologna, Presidente dell’Associazione “Rete Nazionale Forense”. Il fondatore del sito, al momento non ha intenzione di registrare questa testata giornalistica online poiché tale registrazione è necessaria solo per coloro che intendono ottenere contributi statali, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. ©2018-2024 Tutti i Diritti Riservati