PATRIMONIO CULTURALE E PRIVATI di Francesca NERLI

L’importanza dell’intervento dei privati per il patrimonio culturale. La conservazione, valorizzazione e fruibilità dei beni culturali, seppur eco di esternalità positive non solo a livello educativo ma anche economico per la nazione, necessita di importanti risorse finanziarie messe a disposizione ad opera dei bilanci pubblici. Tuttavia, dinanzi ad un momento di forte contrazione dell’economia di Stato, non è possibile reperire le risorse utili in tal senso, cosicchè l’apparato statuale vive in una sorta di stasi, nella quale non riesce a provvedere al meglio a tutte quelle che sono le sue competenze. Se così stanno le cose, sempre più necessario è l’intervento di soggetti privati che si fanno in qualche modo “supplenti” a fronte dell’impossibilità per lo Stato di agire. Posto che vi è la maturata consapevolezza che il privato risulta essere maggiormente generoso laddove vi abbia una qualche utilità di ritorno, ecco che assumono centralità gli incentivi fiscali. Essi stanno a delineare quel sistema di agevolazioni fiscali che il legislatore può prevedere a vantaggio di coloro che investono nella conservazione e valorizzazione di beni culturali pubblici. Per molto tempo, malgrado miti tentativi nella direzione predetta, a far da padrone sono stati interventi disomogenei e connotati da scarsa incisività. In particolare, la più alta dottrina ha avanzato perplessità per le misure al tempo introdotte sulla scorta di due rilievi principali: la insufficienza dei benefici di fatto previsti per i privati; la mancata considerazione di Onlus ed enti non commerciali. Solamente dal 2005 è stata prevista una nuova forma di deducibilità delle liberalità effettuate ad enti privati operanti nel sociale, a prescindere dalle qualità soggettive del disponente, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, in ogni caso, entro un tetto massimo di 70.000 euro annui. Il vero punto di svolta è giunto con l’avvento del c.d. “Art Bonus”, introdotto con la legge n. 106/ del 2014. Esso è definibile come un credito di imposta pari al 65% dell’ammontare delle erogazioni liberali effettuate da privati (persone fisiche o giuridiche che siano), con riguardo a beni di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche, ovvero 5 per mille dei ricavi annui per le imprese. Sulla scia dell’Art Bonus sono state poste le ulteriori discipline delle start-up culturali e del Codice del Terzo Settore (Legge delega n.106 del 2016, attuata con tre decreti delegati del 28 giugno 2017). Il Codice del Terzo Settore, più specificatamente, espressamente menziona le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nel novero delle possibili attività che gli enti operanti nel terzo settore possono esercitare, prevedendo, a titolo di incentivo, un social bonus nei termini di un credito di imposta del 65% per le persone fisiche, ovvero del 50% per quelle giuridiche, ogni qual volta si tratti di enti del terzo settore non commerciali che hanno sostenuto progetti di recupero di beni immobili pubblici non utilizzati. Resta ancora dibattuta in dottrina la collocazione delle agevolazioni fiscali nell’ambito dell’art.53 cost. il quale, nel prevedere che tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica, osserva l’obbligo di una prestazione patrimoniale a carico dei consociati e strumentale a fornire allo Stato ed agli enti pubblici quelle risorse necessarie in vista dell’espletamento delle pubbliche funzioni. E’ oramai accademico l’insegnamento che l’assetto delineato dall’art.53 cost. presenta tre caratteri peculiari: coattività del concorso, attività di pubblico interesse che lo Stato deve svolgere, il riparto della relativa spesa fra i contribuenti. Ebbene, nella agevolazioni fiscali non sono riscontrabili tali elementi. Infatti, non vi si registra il carattere coattivo del prelievo né, tanto meno, la spesa pubblica da sostenere; posto che trattasi di uno strumento fiscale il quale si aziona dinanzi ad una libera scelta del consociato. In virtù delle considerazioni svolte, preferiamo, allora, seguire l’orientamento di coloro i quali negano la sussunzione delle agevolazioni nell’art. 53 cost., piuttosto considerandole strumenti di attuazione dell’asseto profilato dal combinato disposto degli artt. 9 e 118 ultimo comma cost., vale a dire, fini extrafiscali, che, all’esito di un attento bilanciamento effettuato dal legislatore, bvengono ritenuti costituzionalmente meritevoli.

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Redazione

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