IL GENITORE CHE LASCIA I FIGLI DAI NONNI, RISCHIA DI PERDERE L’AFFIDAMENTO di Elena CASSELLA

Rischia di perdere l’affidamento dei figli il padre che, al posto di tenerli con sé, li lascia tutto il tempo ai nonni. Lo ha stabilito la Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1191/2020 con la quale ha rigettato il ricorso di un uomo che contestava le decisioni relative all’affido delle figlie disposte dalla Corte d’Appello.

LA VICENDA:  In primo grado il Tribunale di Milano pronunciava la separazione dei coniugi, affidava le minori al Comune e limitava la responsabilità genitoriale alle decisioni più importanti per le figlie, che comunque dovevano essere assunte dall’Ente. Quest’ultimo inoltre poteva avviare o proseguire interventi di supporto educativo e psicologico per aiutare le minori e sostenere la genitorialità. Veniva deciso, altresì, il collocamento delle minori presso la madre, veniva stabilito il diritto di visita del padre, ma si riservava al Comune la possibilità di modificare detto regime. Entrambi i coniugi appellavano la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che la riformava parzialmente:

  • affidando le figlie alla madre;
  • regolamentando diversamente il diritto di visita del padre, in particolare assegnando ai Servizi Sociali il compito di monitorare la situazione limitando o ampliando gli incontri tra le bambine, il padre e i nonni paterni.

Per il resto i giudici confermavano la sentenza di primo grado e quindi la limitazione della responsabilità genitoriale.

IL RICORSO PER CASSAZIONE : Ben 31 i motivi di ricorso presentati dal padre. Riguardo all’affidamento delle figlie, l’uomo sosteneva che:  1. il calendario delle visite fosse stato violato dai Servizi Sociali del Comune, che avrebbero reso impossibile ogni incontro con il padre e avrebbero sospeso i rapporti con le figlie su presupposti falsi; 2. il Comune avesse abusato del suo potere, manipolando e sovvertendo il calendario per rendere impossibile al padre rispettarlo salvo poi contestargli tale inadempimento; 3. l’obbligo per il padre(imposto dalla Corte d’Appello) di tenere con sé le figlie presso un’abitazione inesistente, quella paterna, incontrandole da solo e senza poter uscire per una intera giornata violasse il diritto di autodeterminazione del padre e delle figlie. LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE:  Con sentenza n. 1191/2020 la Corte Suprema rigetta il ricorso. “Circa la violazione del calendario da parte dei Servizi Sociali e l’abuso di potere ad opera del Comune, la Cassazione ha spiegato di aver solo tenuto conto delle valutazioni conclusive degli operatori sociali: “scarsa presenza del padre nei periodi in cui avrebbe dovuto tenere con sé le figlie”; “delega dallo stesso operata delle sue funzioni genitoriali alla propria madre, spesso in difficoltà a gestire le nipoti”; “disagio mostrato dalle stesse”; “mancanza di comunicazione e trasparenza in ordine alle abitudini di vita del padre”; “contesto svalutante verso la madre in cui le minori erano costrette a vivere quando stavano con il padre.” Sulla violazione del diritto di autodeterminazione del padre e delle figlie, secondo la Cassazione “il padre non coglie il significato delle statuizioni della Corte d’Appello che, alla luce delle relazioni delle assistenti sociali, non ha potuto non constatare che il padre trascorre poco tempo con le figlie che lascia con i propri genitori allontanandosi dalla loro casa, presso cui egli continua a portare le figlie, per tutto il giorno e tornando solo la sera.”

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Direttore: Avv. Angelo RUBERTO

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