GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

FRODE INFORMATICA: “Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi”. Così Corte di Cassazione – II Sez. Pen. – sentenza n. 50395 del 12-12-2019.

LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’AVVOCATO: “La legge prevede la liquidazione di un unico compenso, nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti aventi la stessa posizione processuale (o una sola parte contro più soggetti), con possibilità di un suo aumento percentuale per ogni soggetto oltre il primo. Il presupposto per il compenso unitario risiede nell’unicità della causa o nella pluralità di cause riunite. Pertanto, l’art. 4 c. 4 D.M. 55/2014 non si applica nella diversa ipotesi di assistenza e difesa di più persone aventi la stessa posizione processuale, o di un unico soggetto contro più soggetti, in procedimenti separatamente promossi e non riuniti, ancorché aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto”. Così la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza del 27 novembre 2019 n. 31030. 

L’ERRORE DEL DIFENSORE NON MOTIVO PER LA RESTITUZIONE IN TERMINI PER IMPUGNARE: “L’imputato ricorrente poneva la questione se l’inadempimento nell’attività processuale (quale la mancata tempestiva impugnazione di un provvedimento) derivante da difetto di diligenza del proprio difensore, possa ricondursi fra le ipotesi di “caso fortuito”. Con la sent. n. 39117 del 2019, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: ​“L’inesatto adempimento della prestazione professionale da parte del difensore di fiducia, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore – che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili – le quali legittimano la restituzione nel termine, poiché consistono in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione; né può essere esclusa la sussistenza di un onere dell’assistito di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull’adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo” (Cfr. Cass., Sez. VI, 9 luglio 2019 (dep. 24 settembre 2019), n. 39117).

LE SEZIONI UNITE ATTRIBUISCONO LA GIURISDIZIONE SULLA PRESCRIZIONE POST CARTELLA AL GIUDICE ORDINARIO. SENTENZA del 24.12.2019, n. 34447. “Con ordinanza interlocutoria (n. 20050/2019) la Sezione Prima della Corte di Cassazione aveva investito le Sezioni Unite chiamandole a stabilire se siano o meno riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, divenuta definitiva per mancata impugnazione. La Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza sopra indicata, si è discostata dall’orientamento precedente (SS.UU. n. 23832/2007 – 8770/2016 – 14648/2017) secondo il quale il giudice tributario sia l’unico a poter decidere ogni controversia relativa all’an ed al quantum del tributo dovuto, compresa la prescrizione maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo racchiuso nella cartella; a giustificare lo scostamento è l’art. 2, decreto legislativo n. 546 del 1992 che esclude dalla giurisdizione tributaria tutte le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella. “La notifica della cartella di pagamento”, chiariscono le Sezioni Unite, “non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l’apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l’esistenza dell’obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni …)”.

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