GIURISPRUDENZA IN PILLOLE

FAMIGLIA E MINORI:  1. ACCORDI DI SEPARAZIONE IN MATERIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI: Cassazione  civile del  7 ottobre 2019 n. 27409. “Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione, sia dell’atto di vendita e svela un sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una  sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale. La necessità di qualificare l’atto come oneroso o gratuito rileva unicamente al diverso fine della applicazione della disciplina differenziata di cui all’articolo 2901 del codice civile, ma non incide sulla giustificazione causale della attribuzione patrimoniale, che risiede nella sistemazione dei rapporti tra i coniugi. In questa prospettiva non può assumere significato il fatto che l’accordo siglato dai separandi fosse carente dei tratti tipici della vendita – indicazione del prezzo, dati catastali dell’immobile, accettazione da parte dell’acquirente – mentre la circostanza che in sede di divorzio non sia stata fatta alcuna menzione del trasferimento immobiliare costituisce argomento perfino contrario alla tesi ella natura soltanto obbligatoria dell’accordo”. 2. ASSEGNO DIVORZILE: Cassazione Civile del  7 ottobre 2019 n. 24932. “L’attribuzione e la quantificazione dell’assegno divorzile non sono variabili dipendenti soltanto dalla differenza del livello economico-patrimoniale tra gli ex coniugi o dall’alto livello reddituale del coniuge obbligato, non trovando alcuna giustificazione l’idea che quest’ultimo sia tenuto a corrispondere tutto quanto sia per lui sostenibile, quasi a evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi. L’assegno deve essere attribuito e determinato al fine di soddisfare le esigenze di vita dignitosa del coniuge richiedente che devono tener conto anche delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l’altro coniuge, per aver dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge”. 3. DIRITTO DI VISITA MINORI NON RESIDENTI IN ITALIA: Cassazione civile  del 2 ottobre 2019 n. 24608. “Qualora nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale (nella specie, con riferimento al diritto di visita) e il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli articoli 8, paragrafo 1, del Regolamento Ce n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento Ce n. 4 del 2009, alla autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonché realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale”. 4. PERMESSO DI SOGGIORNO PER UNICO GENITORE DI MINORE PRESENTE SUL TERRITORIO NAZIONALE: Cassazione Civile 1^ Sezione ordinanza n. 32014 del 2019:  “Il diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU) implica interventi di sostegno da parte dell’autorità pubblica e giustifica interferenze solo se necessarie a perseguire scopi legittimi e proporzionati. Malgrado l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ad opera del decreto sicurezza (Decreto legge n. 113 del 2018  convertito nella legge n. 132 del 2018) la norma non opera retroattivamente. Alle domande presentate prima del 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del provvedimento, continuerà quindi ad applicarsi la tutela previgente mediante il rilascio di permesso di soggiorno per “casi speciali” ex art. 1, comma nove del decreto legge 113 del 2018. Deve quindi essere accolta la richiesta di protezione umanitaria o internazionale dello straniero, unico genitore di minore presente sul territorio italiano di cui è stata disposta l’adozione, quando l’esigenza di tutela del legame familiare è necessaria al corretto sviluppo psicofisico del minore e prevalente rispetto all’interesse pubblico, all’esito di un giudizio comparativo e proporzionato”.

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Redazione

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