PROPOSTA DI LEGGE DI ABROGAZIONE DELL’ART. 131 bis DEL CODICE PENALE

Assegnata (28 ottobre 2019) all’esame della  II Commissione Giustizia in sede Referente il 28 ottobre 2019  la proposta di legge ordinaria C. 2024, promossa il 25 luglio 2019 dall’onorevole Edmondo Cirielli, intitolata: “Abrogazione dell’articolo 131-bis del codice penale e modifiche al codice di procedura penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
La norma in discorso recita testualmente: “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” : 1. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
2. L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni. 3. Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 4. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69. 5. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante”.
Dunque, se con l’introduzione dell’art. 131 bis del codice penale,  il modello riparativo (modello di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le  parti e il rafforzamento del senso collettivo) e le esigenze di deflazione del carico giudiziario avevano portato alla previsione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28), con notevoli risvolti sicuramente positivi in sede processuale, oggi, viceversa,  domina  la necessità – come indicato nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge –  di rafforzare la sicurezza, la legalità e la certezza della pena, obiettivi che si ritiene di poter conseguire eliminando la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. Recita la relazione “per comprendere la finalità della presente proposta di legge, non può essere ignorata l’esigenza – sempre più avvertita a causa di un dilagante allarmismo sociale – di tutelare maggiormente le vittime dei reati e di reprimere le condotte penalmente rilevanti. Sembrerebbe, infatti, che i Governi degli ultimi anni, invece di rafforzare la sicurezza, la legalità e la certezza della pena, abbiano affrontato l’atavico problema del sovraffollamento carcerario, che certamente esiste e rappresenta una delle maggiori criticità’ che insistono sul nostro sistema carcerario, con palliativi lungi dal garantire le esigenze di giustizia dei cittadini e di avere delle carceri civili“. Sempre la relazione continua Difatti, non punire un soggetto che abbia commesso un reato sussistente e accertato in tutti i suoi elementi – e per cui la legge ricolleghi una sanzione detentiva o pecuniaria – andrebbe a vanificare gli effetti della giustizia penale e a scardinare il sistema penale, facendo venire meno sia la funzione di intimidazione, sia quella di retribuzione e punitiva e perfino quella di rieducazione. Per di più, la disciplina de qua potrebbe essere addirittura interpretata come una vera e propria concessione a delinquere  tenuamente“.  PROPOSTA DI LEGGE: 
Art. 1.
1. L’articolo 131-bis del codice penale è
abrogato.
Art. 2.
1. All’articolo 411 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « , che la
persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto »
sono soppresse;
b) il comma 1-bis è abrogato.
Art. 3.
1. Il comma 1-bis dell’articolo 469 del
codice di procedura penale è abrogato.
Art. 4.
1. L’articolo 651-bis del codice di procedura penale è abrogato.

(Foto di: Angelo RUBERTO – Avvocato Penalista –  Foro di Foggia)

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