I documenti caratteristici sono una valutazione espressa nei confronti di un militare dai propri superiori e, sono manifestazione della discrezionalità amministrativa. Non devono configurarsi quali atti che dettagliano i singoli avvenimenti della carriera del personale sottoposto a valutazione, ma esprimono giudizi sul complesso dei fatti verificatisi nel periodo al quale la valutazione si riferisce, assumendo in tal senso la funzione di riassumere in poche ed essenziali proposizioni la qualità del servizio prestato. Essi devono essere adeguatamente motivati. Il compilatore di un rapporto informativo che abbassa il giudizio di alcune voci analitiche interne (inerenti alla “capacità di risolvere i problemi” e alla “motivazione al lavoro”) deve e può farlo se adeguatamente motiva l’abbassamento. Nel giudizio finale nel valutare il comportamento del militare nell’espletamento dell’incarico non si può genericamente sopperire con affermazioni del tipo: “a tale responsabilità egli saprà certamente rispondere ricorrendo a una dovuta maggiore generosità di impegno e un’attenzione ancora più ampia, vista l’importanza che lo stesso obiettivo riveste“. L’abbassamento delle voci interne non sorretto da alcuna motivazione sono annullabili in caso di ricorso. Il TAR Lombardia – Sezione Milano – 2015, investito di una questione simile, su ricorso di un militare così si esprime: “se è vero che le valutazioni dei militari contenute nei vari documenti caratteristici sono regolate dal principio di autonomia e indipendenza dei giudizi, è altresì vero (cfr., sul punto, T.A.R. Lazio, Sez. I-bis, n. 10468/2012, id., n. 5862/2011) che, in presenza di precedenti e costanti valutazioni favorevoli del militare, le denunciate flessioni di rendimento, unitamente alla intervenuta carenza nelle doti già riscontrate, devono essere dettagliatamente motivate, al fine di consentire la verifica dell’iter logico seguito, di volta in volta, dall’Amministrazione. E ciò, soprattutto quando (come nel caso di specie) si sia in presenza di attenuazioni di giudizi che riguardano elementi (come la “capacità di risolvere i problemi” e la “motivazione al lavoro” del soggetto) che, per loro stessa natura, non sono suscettibili di significative variazioni nel breve periodo.” Viceversa una recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione Quarta, Sentenza 20 marzo 2019, n. 1832) ha statuito che: “La scheda valutativa di un militare, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera e ai precedenti del militare, ma raccoglie un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportati”.
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